Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35707 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35707 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 07/05/2013

NR. 8243\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

D’ETTORRE Luigia,

n. a Ariano Irpino -AV- il 17\4\1966

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma
del 22\1\2013 (n. 1031\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Pietro
Gaeta che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni degli Avv.ti Maurizio Forte e Giosuè
Naso, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

ì

1. Con decreti del 29\10\2012 e 16\11\2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma disponeva
il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12 sexies della legge
356 del 1992, in relazione ai delitti di cui all’art. 74 T.U. 309 del 1990 e 12 quinquies
della legge 356 del 1992. Oggetto del sequestro erano beni intestati a D’Ettorre
Luigia, tra cui beni immobili ubicati in Fondi; auto Smart; quota della soc. “La
Sapienza” s.r.I.; conti di deposito a risparmio e conto corrente n. 2092 presso la
“Carige” di Fondi.
Con ordinanza del 22\1\2013 adottata in sede di Riesame, il tribunale di Roma
confermava i provvedimenti di sequestro. Osservava il tribunale che :
– La D’Ettorre era convivente di Zizzo Carlo, capo di un sodalizio criminoso dedito al
traffico internazionale di stupefacenti;
– l’indagata si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso nel delitto
associativo e reimpiego dei proventi illeciti dall’attività criminosa;
– sebbene fosse vero che alcune unità immobiliari erano pervenute alla D’Ettorre dalla
propria famiglia, negli anni 1992-1999, tali unità erano state nel tempo inglobate in
immobili successivamente acquistati e ristrutturati e destinati a ricettività alberghiera
(Bed & Breakfast);
– da intercettazioni espletate risultava che tale struttura era riferibile allo Zizzo Carlo;
– sia questi che la convivente avevano presentato negli anni dichiarazioni dei redditi
prossime ai 1.000= C e non superiori, da ultimo, ai 15.000, 17.000 C ; pertanto era
provata la sproporzione tra i beni posseduti e quelli lecitamente giustificabili, essendo
irrilevante la prova della pertinenzialità di detti beni rispetto ai delitti commessi.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata,
lamentando la erronea applicazione della legge :
2.1. invero l’immobile di via Ercole in Fondi era pervenuto alla D’Ettorre dai genitori
negli anni 1991 e 1992 e su di essi erano stati svolti lavori in economia. Inoltre
l’acquisizione di beni era molto lontana rispetto all’epoca di consumazione dei delitti
(2008). Quanto ai depositi di risparmio, erano frutto di donazioni nel tempo effettuate
dalle zie dell’indagata, quando ancora non conosceva lo Zizzo. Infine le auto erano di
modico valore.
2.2. La carenza di motivazione in ordine alla pertinenzialità dei beni rispetto ai delitti
commessi, che doveva essere provata in modo rigoroso, essendo la sproporzione solo
un indizio, ma non sufficiente. Peraltro il tribunale non aveva valutato adeguatamente
le epoche di acquisizione dei beni rispetto alla data di nascita ed attività del sodalizio
criminoso.
2.3. il vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del fumus commissi
delicti, laddove il Tribunale aveva ritenuto la discrasia tra l’intestazione dei beni e la
disponibilità effettiva, in modo apoditticamente scontato, addirittura con il richiamo ad
una sola intercettazione. Tale onere probatorio, invece, era ancora più pregnante nel
caso di specie, laddove la situazione di partenza era una effettiva originaria titolarità
dei beni in capo alla D’Ettorre. Infine il Tribunale non aveva valutato che a fronte di
una bassa redditività vi poteva essere un’attività economica rilevante.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha, con consolidata giurisprudenza,
ribadito che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l.
8 giugno 1992 n. 306 comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato
(dal che la possibilità dell’adozione del sequestro preventivo), allorché, da un lato, sia
provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della
sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una

2

RITENUTO in FATTO

giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Ha inoltre specificato la
giurisprudenza di questa Corte che è irrilevante il requisito della “pertinenzialità” del
bene rispetto al reato per cui si è proceduto e, quindi, la confisca dei singoli beni non
è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al
reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del
medesimo reato ( cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004),

Infine, è principio di diritto acquisito che, ai fini del sequestro preventivo a norma
dell’art. 12-sexies, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale
lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull’accusa e,
una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione
patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni
dell’interessato (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45700 del 20/11/2012 Cc. (dep. 22/11/2012),
Rv. 253816).

Ragionevolmente, inoltre, è stato precisato che “la presunzione di illegittima
acquisizione degli stessi da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di
ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi”
estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente
alla commissione di quest’ultimo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 11/12/2012 Cc.
(dep. 17/01/2013), Rv. 254250; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001 Ud. (dep.
21/03/2001), Rv. 226051; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2469 del 23/04/1998 Cc. (dep.
30/07/1998), Rv. 211763).

3.2. Ciò detto, va osservato che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi
sopra richiamati. Invero a fronte della presenza del fumus commissi delicti, emergente
dal procedimento in corso a carico della D’Ettorre e del marito Zizzo Carlo per la
violazione di cui all’art. 74 T.U. 309 del 1990, con adozione di misure cautelari;
nonché a fronte della evidente sproporzione dei beni intestati alla ricorrente rispetto
alla irrisorietà dei redditi dichiarati, correttamente ha ritenuto sussistere tutti i
presupposti per l’adozione della misura cautelare reale finalizzata alla futura confisca.
Vero è che taluni beni immobili sono stati acquistati negli anni ’90, ma
successivamente tali beni sono stati oggetto di ristrutturazione ed immessi nel circuito
alberghiero con investimenti che non sono giustificati, unitamente agli altri beni
detenuti, dai redditi dichiarati. Ne consegue da quanto detto, la infondatezza della tesi
sostenuta dalla difesa di un’assenza di legame temporale tra l’accumulazione
patrimoniale ed il reato per cui si procede, ferma restando, come detto, la non
necessarietà del vincolo pertinenziale.
Alla luce di quanto esposto, non rilevandosi alcuna delle violazioni di legge segnalate
in ricorso e risolvendosi sostanzialmente le censure in non consentite cesure di vizio di
motivazione, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il ConglieJ esten re

Il Presidente

Rv. 226490; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27710 del 14/04/2008 Cc. (dep. 07/07/2008), Rv.
240527; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19358 del 21/02/2013 Cc. (dep. 06/05/2013), Rv. 255381;
v. anche, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).

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