Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35706 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35706 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Conato Enrico Luigi, nato a Rodigo il 27/03/1942

avverso la sentenza del 19/06/2014 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti depositati
dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
uditi per l’imputato gli avv.ti Mario Pangrazzi e Angelo Di Perna, che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Milano del 21/11/2013, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Enrico Luigi Conato per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commesso quale amministratore di fatto della Pulitras s.c.r.I., dichiarata fallita in
Milano il 27/01/2009, distraendo quattro autovetture, non rinvenute dalla
curatela, e sottraendone le scritture contabili. La sentenza di primo grado era

rimanendo confermata la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in
favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce:
1.

con il ricorso principale, vizio di motivazione sull’affermazione di

responsabilità; la qualifica di amministratore di fatto dell’imputato sarebbe stata
ritenuta in base alle interessate dichiarazioni del coimputato Rademagni,
amministratore legale dal marzo del 2006, ed a riscontri individuati in
circostanze non decisive, quali le dichiarazioni dei testi Lulli e Gambato, relative
ad epoca precedente ed anteriore alla sottrazione della contabilità e delle
autovetture, e l’inadeguatezza degli amministratori di diritto, circolarmente
desunta dalle stesse dichiarazioni del Rademagni;
2. con i motivi aggiunti, questione pregiudiziale relativa alla mancata notifica
all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata, rilevante, pur
essendo stato il ricorso presentato anche personalmente dall’imputato, laddove
finalità della notifica sarebbe non solo quella di garantire a quest’ultimo la
conoscenza della sentenza, ma anche, e principalmente, quella di consentire la
decorrenza del termine per l’impugnazione, nella specie non verificatasi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti con il ricorso principale sull’affermazione di responsabilità
dell’imputato sono inammissibili.
Il ricorso è generico e non attinente alla complessiva motivazione della
sentenza impugnata nell’appuntare le censure unicamente sulle dichiarazioni del
computato Radennagni, per le quali il Conato gestiva il gruppo di società di cui
faceva parte la fallita, e su quelle dei testi Lulli e Gambato, peraltro valorizzate
dai giudici di merito non tanto quali riscontri alle precedenti, quanto quali
autonomi elementi di prova, laddove il primo riferiva che l’imputato gestiva la
Pulitras ed il secondo indicava il Conato come soggetto che nella società veniva
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riformata con la riduzione della pena ad anni tre e mesi sei di reclusione,

considerato da tutti come il presidente. Di contro, la sentenza richiamava altri
elementi che il ricorrente non considera, come la presenza del consiglio di
amministrazione della fallita, all’atto della costituzione, di Barbara Conato e
Florestana Macrì, figlie rispettivamente naturale ed acquisita dell’imputato, e la
presenza della firma del Conato su un conto corrente acceso dalla società presso
la banca Carige; e la Corte territoriale evidenziava soprattutto la convergenza di
detti elementi a fronte della lettura parcellizzata degli stessi che caratterizzava
l’atto di appello, lettura che altrettanto genericamente viene riproposta con il
ricorso in esame.

2. Sono altresì inammissibili i motivi aggiunti dedotti sulla mancata notifica
all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata.
Detti motivi non sono infatti in alcun modo collegati a quelli del ricorso
principale. Né gli stessi possono essere ritenuti proponibili solo successivamente,
in considerazione della sopravvenuta normativa di cui all’art. 1 legge 11 agosto
2014, n. 118, che, escludendo l’operatività delle diverse disposizioni in tema di
procedimento in assenza dell’imputato di cui all’art. 15 legge 28 aprile 2014, n.
67, imponeva nel caso di specie la notifica dell’estratto contumaciale. La
questione poteva invero essere dedotta già con il ricorso, depositato il
16/09/2014 e quindi successivamente all’entrata in vigore della norma indicata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 09/06/2015

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