Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35706 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35706 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 07/05/2013

NR. 33406\2012

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

LAUDANO Cuono, n. a Villa Literno il 2\6\1960
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di
Firenze del 27\3\2012 (n. 857\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto
la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

I

RITENUTO in FATTO
1. Con ordinanza del 27\3\2012 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava
l’istanza avanzata da Laudano Cuono, di ammissione al gratuito patrocinio, per essere
stata la richiesta avanzata quando già il procedimento era stato da tempo definito.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Laudano
personalmente, lamentando la violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto
proposto ricorso oltre il termine previsto dalla legge.
Invero, l’ordinanza è stata portata a conoscenza del Laudano in data 7\4\2012.
Pertanto il termine per impugnare (giorni 20, ex art. 99 co. 4°, d.P.R. 115 del 2002)
scadeva il 27\4\2012 e l’impugnazione proposta il 10\5\2012 è tardiva.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Co iglier estensore

CONSIDERATO in DIRITTO

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