Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35705 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35705 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIZZI MARIA ALVINA N. IL 21/02/1933
avverso la sentenza n. 3020/2012 TRIBUNALE di MATERA, del
29/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in pe sona del Dott
che ha concluso per.e
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Data Udienza: 25/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Maria Alvina GIZZI ricorre personalmente avverso la sentenza in data 29-4-2013 con la
quale il Tribunale di Matera, per quanto qui rileva, aveva confermato la sua
affermazione di responsabilità per il reato di percosse in danno di Filippo Rubolino, di
cui a sentenza del Giudice di pace di Rotondella del 24-7-2012.
2. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione ad

querela, diretto ai CC. di Nova Siri, era sfornito di attestazione di ricezione ovvero di
identificazione, senza che neppure la sottoscrizione fosse autenticata, onde l’atto era
invalido quali che ne fossero state le modalità di presentazione, essendo incerta tanto la
provenienza, quanto, comunque, la data di presentazione.
3. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla provvisionale,
motivo ritenuto inammissibile nella sentenza impugnata sull’erroneo assunto che
nessuna provvisionale fosse stata assegnata dal giudice di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti oltre specificati.
2. La sentenza ha affrontato e correttamente risolto in senso negativo la questione
dell’invalidità della querela per mancata identificazione del querelante, avendone
ritenuta certa la provenienza dalla p.o. Rubolino per effetto dei comportamenti e degli
atti da questi successivamente tenuti, quali la comparizione in udienza e la costituzione
di parte civile, idonei, secondo indirizzo giurisprudenziale di questa corte (Cass.
9106/2012), di recente confermato dalle sezioni unite (Cass. Sez. U, 26268/2013), a
rendere certo che il proponente fosse il soggetto legittimato a proporla.
3. La sentenza è però carente sotto altro profilo, non avendo verificato la tempestività
della querela, contestata dalla ricorrente, accertando l’eventuale esistenza di un verbale
di presentazione della stessa ai Carabinieri di Nova Siri, ai quali risulta diretta, verbale
non presente agli atti qui trasmessi, o di altro atto comunque idoneo a conferire data
certa alla presentazione della querela, in assenza del quale sarà necessario trarre le
dovute conseguenze in punto di non provata tempestività della medesima.
4.

L’accoglimento della prima doglianza, sia pure nei limiti precisati, assorbe la questione
proposta con il secondo motivo. E’ comunque opportuno dare atto dell’erroneità
dell’assunto del giudice di secondo grado, che ha comportato la declaratoria di
inammissibilità del relativo motivo di appello, secondo cui nessuna provvisionale
sarebbe stata assegnata alla parte civile, assegnazione per contro risultante, nella
misura di € 700, dal dispositivo della pronuncia di primo grado.

5. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

2

una serie di norme tra le quali l’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. in quanto l’atto di


P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Matera per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25-6-2014

Il Presidente

Il consigliere est.

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