Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35705 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35705 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nel procedimento nei confronti di
Marocco Fernando, nato a Frosinone il 28/11/1946

avverso la sentenza del 21/07/2014 del Giudice di pace di Frosinone

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;

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Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Frosinone dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Fernando Marocco in ordine al reato di cui
all’art. 594 cod. pen., contestato come commesso il 15/10/2012 in danno di
Fabrizio Faustini, in quanto estinto per intervenuta remissione della querela.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge sulla
ritenuta sussistenza della remissione tacita della querela; tale condizione non

giudizio del querelante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Secondo i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 46088 del
30/10/2008, Viele, Rv. 241357; Sez. 4, n. 18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv.
255231; Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 2, n.
24526 del 29/05/2009, Tshimbalanga, Rv. 244251), la mancata comparizione
del querelante è irrilevante ai fini della configurabilità di una remissione tacita
della querela, al di fuori dell’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui il
procedimento dinanzi al giudice di pace sia introdotto dal ricorso immediato della
persona offesa, per il quale la mancata comparizione è espressamente
equiparata alla remissione tacita dall’art. 28, comma terzo, d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274; disposizione, quest’ultima, di natura eccezionale e pertanto non
suscettibile di estensione analogica. La circostanza, in quanto comportamento
omissivo di natura endoprocessuale della parte, non costituisce quello che l’art.
152, comma secondo, cod. proc. pen. definisce espressamente come un fatto, e
quindi come la manifestazione di un’attività esterna al processo, incompatibile
con la volontà di persistere nella richiesta di punizione del querelato; né tale
deficienza naturalistica del comportamento in esame, rispetto alle condizioni
poste dalla legge, può essere superata da una qualificazione in sede giudiziaria,
non rispondente ad alcuna norma che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal
citato art. 28, assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della
querela.
Irrilevante è altresì il richiamo della sentenza impugnata alla volontà
remissiva della querela che sarebbe stata esplicitata dal difensore della persona
offesa, con evidente riferimento a quanto emergente dal verbale dell’udienza
dibattimentale del 21/07/14 in ordine alla dichiarazione di : detto difensore, in
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sarebbe ravvisabile nella mera circostanza della mancata comparizione al

quella sede, sull’intenzione del proprio assistito di non proseguire nell’azione
penale. Nessuna manifestazione positiva di tale intento, direttamente riferibile
alla persona offesa, veniva infatti da ciò documentata, rimanendo quale unico
dato apprezzabile, nell’atteggiamento della stessa, il comportamento omissivo
della mancata comparizione all’udienza, per quanto detto inidoneo ad integrare
la causa estintiva del reato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Frosinone per
nuovo esame.
Così deciso il 09/06/2015

di Pace di Frosinone per nuovo esame.

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