Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35705 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35705 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 33405\2012

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

LAUDANO Cuono, n. a Villa Literno il 2\6\1960
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di
Firenze del 22\3\2012 (n. 854\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto
l’annullamento del provvedimento;

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con ordinanza n. 854\12 del 22\3\2012 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
rigettava il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di permesso premio avanzato
da Laudano Cuono.
2. Avverso il provvedimento n. 854\12 ha proposto ricorso per cassazione il Laudano
personalmente, lamentando la violazione di legge in relazione al diniego
dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente
nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da
sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti
rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21858
del 19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).

Nel caso di specie l’assenza di specificità è palese, in quanto a fronte di un
provvedimento che negava benefici penitenziari, il Laudano ha articolato motivi
attinenti al diniego di ammissione al gratuito patrocinio.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Con ‘gli re est

CONSIDERATO in DIRITTO

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