Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35704 del 09/06/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35704 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VALLO DELLA LUCANIA
nei confronti di:
TUSO MARIO N. IL 26/10/1986
FILPI MATTIA N. IL 06/11/1987
avverso la sentenza n. 219/2010 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 19/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per e, I.„, a_‘,14147,u oLkA,
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Ud. , per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 09/06/2015
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica il Tribunale di Vallo della Lucania ha proposto
impugnazione denominata “Appello per Cassazione” e indirizzata a questa Corte,
con la quale denuncia vizi motivazionali della sentenza del Tribunale di Vallo
della Lucania del 19/10/2012, che ha assolto Mario Tuso e Mattia Filpi dal reato
loro ascritto, per non aver commesso il fatto.
2. La Corte d’appello di Salerno, con provvedimento reso all’udienza del
14/03/2014, ha disposto trasmettersi gli atti presso questa Corte.
1. Osserva il Collegio che l’atto di impugnazione, nonostante sia indirizzato alla
Corte di Cassazione e auspichi la cassazione della sentenza impugnata, non può
essere esaminato come ricorso immediato, in quanto siffatto rimedio è precluso,
ai sensi dell’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., nei casi previsti dall’art. 606,
comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ossia, quando, come, nella specie,
vengano denunciati vizi motivazionali. Sempre il cit. comma 3 dell’art. 568 del
codice di rito aggiunge che in tali casi il ricorso eventualmente proposto si
converte in appello.
E, tuttavia, nel caso di specie, poiché il contestato reato di cui agli artt. 624 e
625, comma primo, n. 7, cod. pen., risulta commesso in data 20/10/2007, il
termine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzo, mancando cause di
sospensione, è spirato in data 20/04/2015, talché l’atto di impugnazione del
Pubblico Ministero non è più sorretto da un interesse concreto ed attuale.
Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 09/06/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
Considerato in diritto