Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35703 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35703 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORCELLI ALBERTO ANTONIO N. IL 05/04/1955
avverso la sentenza n. 7/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
= che ha concluso:per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Matteo Mazzamurro, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

ritenuto Forcelli Alberto responsabile di lesioni personali in danno di La Marca
Andrea e lo ha condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in
favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici di primo e secondo grado, l’imputato,
autista delle Ferrovie del Gargano in servizio su autobus di linea, aggredì La
Marca per questioni legate alla corretta vidimazione del biglietto di viaggio.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa,
giudicate coerenti e credibili, nonché della madre Poveromo Maria e di due agenti
della Polizia Ferroviaria (Notarangelo Giovanni e Russi Ennio), che accorsero
udendo La Marca e la madre gridare mentre scappavano dall’autobus.

2. Ha presentato personalmente ricorso per Cassazione l’imputato lamentando,
fondamentalmente, la violazione dell’art. 468 cod. proc. pen., con conseguente
inutilizzabilità della prova. Deduce che i testi Poveronno Maria, Notarangelo
Giovanni e Russi Ennio non erano stati indicati né nella lista testi del Pubblico
Ministero né in quella della parte civile, per cui non avrebbero potuto essere
ammessi. Al contrario, essi stati ammessi dal Giudice di pace all’udienza del 286-2011 ai sensi dell’art. 468, comma 4, cod. proc. pen. su circostanze che la
difesa aveva solo allegato (la legittima difesa) e che non era suo compito
provare; pertanto, su di esse non era consentita la prova contraria. Escluse le
prove suddette ne deriva – conclude – la contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione.

3. In data 4-5-2015 l’imputato ha depositato nella cancelleria di questa Corte
“motivi nuovi ex art. 611 c.p.p.”, a firma dell’avv. Matteo Mazzamurro,
lamentando una “erronea applicazione” dell’art. 582 cod. pen., per la ragione che
la pronuncia di condanna si fonda sulle sole dichiarazioni di due testi interessati e
trascura quelle della difesa (i testi Giarnieri Michele e Molle Aurelio, i quali,
colleghi di lavoro dell’imputato, avrebbero visto La Marca cadere dall’autobus e
darsi alla fuga).
1

1. Il Giudice di pace di Foggia, con sentenza confermata dal locale Tribunale, ha

Calii altro motivo invoca la causa di non punibilità introdotta dall’art. 131/bis del
D.Lvo 16/3/2015, n. 28.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il motivo di ricorso concernente l’utilizzabilità della prova è infondato. La
pronuncia di responsabilità è avvenuta, in primis, sulla base delle dichiarazioni

credibili dal giudicante. A fronte dell’allegazione della legittima difesa – che
l’imputato aveva inteso provare con l’esame dei Giarnieri e Molle – la parte civile
aveva chiesto l’escussione, ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen., di Poveromo
Maria, Notarangelo Giovanni e Russi Ennio, per contrastare la tesi difensiva.
Nessuna violazione di legge si è, pertanto, consumata, posto che, in relazione
alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a
prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici. Né ha rilievo che la
legittima difesa debba essere “allegata” e non anche “provata”, come sostenuto
dal ricorrente per dedurre l’inammissibilità della prova contraria, giacché, ex art.
468 cit., questa prova può essere dedotta in relazione “alle circostanze indicate
nelle liste”, senza distinzione tra circostanze oggetto di prova e circostanze
oggetto di allegazione.
Dalla infondatezza del motivo in rito deriva la piena e inconfutabile
completezza e logicità della motivazione concernente la prova della
responsabilità, fondata sulle dichiarazioni di testi nemmeno criticate dal
ricorrente.

2. Le doglianze contenute nei “motivi nuovi” non possono essere prese in
considerazione per tardività della proposizione. Invero, in materia di termini, la
regola di cui all’art. 172, comma quinto, cod. proc. pen. secondo la quale
“quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per
il termine si computano intere e libere”, implica che vanno esclusi dal computo il
“dies a quo” ed il “dies ad quem” (Cass., n. 16356 del 20/3/2015. Conformi: N.
3559 del 1996 Rv. 205316). Nella specie, i motivi nuovi sono stati depositati in
cancelleria il 5 maggio 2015 per l’udienza del 19 maggio 2015, e quindi senza il
rispetto del termine di quindici giorni stabilito dagli artt. 585, comma 4, e 611
cod. proc. pen..

3. L’infondatezzélt del motivo tempestivamente proposto e l’inammissibilità di
quelli nuovi comportano che il ricorso va rigettato, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2

della persona offesa, che ha descritto l’azione aggressiva in termini ritenuti

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/5/2015

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