Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35703 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35703 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

SALMERI Filippo,

n. a Barcellona Pozzo di Gotto il 26\7\1982

avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto del 19\1\2011 (n. 601\2010);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Pietro
Gaeta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 07/05/2013

1. Con sentenza del 19\1\2011 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in sede di
giudizio abbreviato, condannava Salmeri Filippo per la contravvenzione di cui all’art.
116. Co. 13°, C.d.S. per guida senza patente di un’auto Renault Twingo (acc. in
Barcellona P.G. il 8\5\2008).
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato poi come ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato, lamentando il diniego delle attenuanti generiche
e la eccessività della pena.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto alla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, è
insegnamento di questa Corte che “La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato” (cass. Sez.
6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. Sez.
6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004), Anaclerio, Rv. 229768; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699).

Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato la
negativa personalità dell’imputato, emergente dai precedenti penali a suo carico
gravanti e dall’assenza di elementi positivi di valutazione.
Pertanto, la coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in
questa sede.
3.2. In ordine alla doglianza sulla misura della pena, va premesso che all’imputato è
stata irrogata una ammenda di C 2.000=.
Ciò detto, va rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo
e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il
quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte
le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una
fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre
2004, Nuciforo, RV 230278).

La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione impone la declaratoria di
inammissibilità. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e
quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00= (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Cons lie

es

Il Preside

RITENUTO in FATTO

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