Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35702 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35702 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

FARRUGGIO Giuseppe, n. a Gela il 3\2\1973
avverso la sentenza della
Corte di Appello di
Caltanissetta del 9\12\2009 (n. 102\2010);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Pietro
Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione laddove la
corte di merito non aveva riconosciuto la destinazione al mero uso personale della
droga. Invero il Farruggio era notoriamente un tossicodipendente e l’assenza di
strumenti atti al confezionamento della droga non poteva non indurre in dubbio circa
la destinazione della sostanza alla cessione.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Ha osservava il giudice di appello che la destinazione allo spaccio della sostanza
emergeva dalla sua suddivisione in dosi e dal rinvenimento in possesso dell’imputato
della somma di C 350 suddivisa in banconote di vario taglio. Inoltre nella sua
abitazione veniva rinvenuto del mannitolo, sostanza notoriamente destinata al taglio
della droga.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00= (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Consigliere esten re

Il Presidente

1. Con sentenza del 9\12\2009 il G.I.P. del Tribunale di Gela condannava, in sede di
rito abbreviato, Farruggio Giuseppe per il delitto di cui all’art. 73, co. 5°, T.U. 309 del
1990 per la detenzione a fini di cessione di due dosi di eroina del peso di gr. 0,762
(acc. in gela il 26\1\2008). All’imputato veniva irrogata la pena di anni uno di
reclusione ed C 6.000= di multa. Con sentenza del 28\2\2012 la Corte di Appello di
Caltanissetta confermava la pronuncia di condanna.

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