Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35701 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35701 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto nel procedimento nei confronti di:
Marseglia Francesca, nata a Taranto, il 6/5/1975;

avverso la sentenza del 18/1/2013 del Giudice di Pace di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Giudice di Pace di Taranto dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Marseglia Francesca per i reati di ingiuria, minacce e lesioni alla stessa ascritti,
ritenendo i medesimi estinti per intervenuta remissione della querela da parte della

Data Udienza: 25/06/2014

persona offesa a seguito dell’esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 29 d. Igs.
n. 274/2000.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce
sez. distaccata di Taranto deducendo violazione della legge processuale, il quale in
particolare rileva come il giudice abbia erroneamente ritenuto esperito il tentativo di
conciliazione, nonostante l’imputata non fosse presente, deducendo altrettanto
erroneamente dalla mancata comparizione della persona offesa, nonostante il rituale

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Sulla lamentata inesistenza del tentativo di conciliazione evocato dalla sentenza,
deve convenirsi con il ricorrente che il richiamo all’istituto di cui all’art. 29 d. Igs. n.
274/2000 sia stato del tutto improprio, atteso che, secondo quanto risulta dagli atti, né
l’imputata, né la persona offesa sono mai comparse in udienza. Peraltro il rilievo
potrebbe anche ritenersi ininfluente atteso che il mancato esperimento del tentativo di
conciliazione (o di un valido tentativo di conciliazione) nel processo dinanzi al giudice di
pace non comporta alcuna nullità, giacché la previsione di cui all’art. 29 citato non
costituisce un obbligo ma rientra nella discrezionalità del giudice (Sez. 5, n. 39401 del
6 luglio 2012, Ilardi, Rv. 254563). Ne consegue che l’eventuale erronea qualificazione
della condotta processuale della persona offesa non incide sulla eventuale validità della
remissione di querela, qualora dalla stessa comunque ritualmente effettuata dinanzi al
giudice.

3. Ciò che realmente vizia la sentenza impugnata è invece l’aver dedotto la volontà di
rimettere la querela – mai espressamente formulata – dalla sola mancata comparizione
della persona offesa, ancorchè (irritualmente) avvisata con l’atto di citazione delle
conseguenze che dal suo comportamento sarebbero state tratte.
Per consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, nel procedimento davanti al
giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 D.Lgs. n.
274 del 2000 – com’è avvenuto nel caso di specie – la mancata comparizione del
querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta
concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto
incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione
tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, c.p. (ex multis Sez. 4, n. 18187 del 28
marzo 2013, P.G. in proc. De Luca, Rv. 255231; Sez. Un., n. 46088 del 30 ottobre
2008, P.M. in proc. Viete, Rv. 241357).

avviso, la volontà di rimettere la querela proposta nei confronti della Marseglia.

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Taranto per
nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Taranto per nuovo
giudizio.

Così deciso il 25/6/2014

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