Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35701 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35701 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPINI PAOLO N. IL 27/09/1959
avverso la sentenza n. 2186/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Data Udienza: 19/05/2015

Udito il PG in persona del sost.proc. gen. Dott. E. Scardaccione che ha chiesto rigettarsi il
ricorso,
udito il difensore, avv. R. Angeletti che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione il difensore, articolando cinque censure.
2.1.Con la prima, deduce violazione di legge e carenza dell’appartato motivazionale in quanto
non può considerarsi dato certo la mancanza nella disponibilità della srl di ben 92 autovetture,
attesa la assoluta inaffidabilità (secondo le non contestate affermazioni del curatore) delle
scritture contabili.
2.2.Con la seconda, deduce violazione di legge in quanto la sentenza di appello conclude per
la distrazione delle predette 92 vetture, laddove il capo di imputazione contiene riferimento
alla bancarotta per dissipazione. Trattasi di condotte nettamente distinte e che, ovviamente,
danno luogo da diverse strategie difensive.
2.3.Con la terza, deduce carenza di motivazione, in quanto la condotta del Papini avrebbe
dovuto essere qualificata come bancarotta semplice, atteso che la alienazione delle vetture era
attività perfettamente coerente con le finalità aziendali e che quindi, al più, sì può rimproverare
all’imputato una condotta avventata e imprudente.
2.4.Con la quarta, deduce violazione di legge in riferimento all’elemento psicologico, in quanto
recente giurisprudenza della quinta sezione (ASN 201203229- RV 253493, ric. Corvetta) ha
chiarito che la declaratoria di fallimento deve rientrare nella previsione volitiva dell’imputato
2.5.Con la quinta, deduce violazione dell’art. 62 bis cp e carenza dell’apparato motivazionale in
quanto non è stata fornita adeguata giustificazione al diniego di riconoscimento di attenuanti
generiche.
3.È stata depositata memoria difensiva il 15.5.2015, con la quale si riprendono e si illustrano
ulteriormente alcune delle censure sopra sintetizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2.Va innanzitutto ricordato come la giurisprudenza di questa Sezione (ASN 201037920-RV
248505) abbia chiarito che non viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza che
condanni l’imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte
alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in
imputazione, purché quest’ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del
comportamento addebitato. Nel caso in esame, ciò che rileva è il mancato rinvenimento di
quasi cento autovetture che avrebbero dovuto trovarsi in magazzino. Né vale addurre a
giustificazione la irregolare tenuta della contabilità atteso che una volta accertato che
l’imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni ( el Papini non lo ha mai
esplicitamente negato), nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, né
sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell’impresa, si deve dedurre che gli
stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l’obbligo giuridico di fornire
dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (ASN 199907569-RV
213636, come “capostipite”, cui seguono numerose pronunzie conformi). A ciò si deve
aggiungere che si rinvengo iscrizioni di crediti per cessioni di auto, ma, da un lato, le auto tranne tre – non sono state rintracciate, dall’altro, non è stato reperito l’incasso dei predetti
crediti.

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Firenze, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha dichiarato ndp per intervenuta prescrizione nei confronti di Papini Paolo con
riferimento ai delitti di bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, ha confermato la
affermazione di responsabilità e la condanna del predetto (rideterminando in me/ius il
trattamento sanzionatorio) con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione
in relazione al fallimento della AUTORAMA srl, dichiarato con sentenza del 15.7.2003.

3.11 fatto poi che la vendita di autovetture costituisse il fine aziendale della fallita non è certo
logicamente contrastante con la possibilità che detta merce fosse distratta per sottrarla al
fallimento. In altre parole, il discrimen tra la bancarotta semplice e quella fraudolenta non è
certo da individuarsi nella natura delle cose non reperite.

5.11 diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dalla sleale condotta
processuale, giustamente valorizzata dal giudice di secondo grado
PQM
rigetta il ricorso e condanna iØ ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 19. 5. 2015

4.Quanto alla giurisprudenza citata, trattasi di una sentenza isolata e ampiamente smentita e
superata da quella successiva (per tutte vedasi ASN 201411095-RV 26274, per la quale ai fini
della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza
di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta
intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi
tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’insolvenza non si era ancora
manifestata.

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