Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35701 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35701 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

MIFtABELLA Giancarlo, n. a Chiari il 10\10\1992
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del
9\11\2012 (n. 1652\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Pietro
che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Gaeta,
limitatamente alla attenuante del fatto di lieve entità;

Data Udienza: 07/05/2013

1. Con sentenza del 9\11\2012 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza
del G.U.P. del locale Tribunale con cui Mirabella Giancarlo, in sede di giudizio
abbreviato, era stato condannato per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 in
relazione a 2 bustine di marijuana (acc. il 20\9\2011). Veniva confermata anche la
pena di anni 4 di reclusione ed € 18.000= di multa ed il diniego del riconoscimento
delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità.
Osservava la Corte di merito che l’attività di spaccio di marijuana era caduta sotto la
percezione visiva degli agenti del Commissariato di P.S. di San Cristoforo. Quanto alle
attenuanti generiche, non emergevano elementi positivi di valutazione anche in
ragione della presenza di un precedente penale; quanto all’attenuante del fatto di
lieve entità, il modo organizzato dell’illecita attività svolta da tre persone, una vedetta
e due spacciatori, inibiva il riconoscimento della minima offensività della condotta.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione laddove la corte di
merito non aveva riconosciuto le attenuanti generiche;
2.2. la erronea applicazione della legge per avere motivato il diniego della
continuazione con l’assenza in atti della sentenza relativa alla prima condanna per fatti
di droga, sentenza già prodotta innanzi al giudice di primo grado.
2.3. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione laddove la corte di
merito non aveva riconosciuto, a fronte del sequestro di mg.76 di principio attivo, la
sussistenza del fatto di lieve entità;
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è in parte fondato.
3.1. Quanto alla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, è
insegnamento di questa Corte che ” La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti
ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato” (Cass. Sez.
6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. Sez.
6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004), Anaclerio, Rv. 229768; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Brunelli, Rv. 149699).

Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato la
negativa personalità dell’imputato, emergente dal precedente penale a suo carico
gravante, nonostante la giovane età, e dall’assenza di elementi positivi di valutazione.
Pertanto, la coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in
questa sede.
3.2. In ordine al diniego della continuazione con altra condanna, giustificata dallo
stato di tossicodipendenza, il giudice di merito ha rilevato la carenza di allegazione
della sentenza, da cui poter desume il medesimo disegno criminoso, e la mancata
prova della tossicodipendenza dell’imputato.
Con i motivi di ricorso viene reiterata la richiesta, senza però alcuna specifica
doglianza sulla motivazione della sentenza, laddove questa ha rilevato l’assenza dei
presupposti per il riconoscimento della continuazione.
La genericità della censura inibisce il suo accoglimento.

2.

RITENUTO in FATTO

P.Q.M.
La Corte annulla l’impugnata sentenza limitatamente al punto concernente
l’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 d.P.R. 309\90, con rinvio alla Corte di
Appello di Catania.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Consigliere estensore

3.3. Fondato è, invece, il motivo di censura riguardante il vizio di motivazione del
diniego del riconoscimento della attenuate del fatto di lieve entità.
Va premesso che la sentenza della corte costituzionale n. 251 del 2012, nel dichiarare
la illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma
5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.,
ha evidenziato come le rilevanti differenze quantitative delle comminatorie edittali del
primo e del quinto comma dell’art. 73 rispecchiano, le diverse caratteristiche oggettive
delle due fattispecie, sul piano dell’offensività.
Consegue dalle considerazioni fatte dalla Corte che la valutazione della sussistenza o
meno del fatto di lieve entità non può essere affidata a sintetiche formule di stile, ma
deve essere il frutto di una ponderata motivazione nella quale il dato ponderale
modesto della sostanza trafficata può non essere determinante nella prospettiva del
diniego della attenuante, a fronte però di dati certi e significativi che escludano la
minima offensività della condotta.
Pertanto, rilevata la mancanza di una sufficienza motivazione sul punto, si impone
l’annullamento con rinvio della sentenza.

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