Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35700 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35700 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Pisani Michele, nato ad Agrigento, il 29/12/1968;

avverso la sentenza del 17/1/2013 del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Salvatore Virgone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Agrigento confermava la condanna di Pisani Michele per il reato di
lesioni commesso ai danni di Eballi Costantino nel corso di una lite relativa al

Data Udienza: 25/06/2014

pagamento di un credito presuntivamente vantato dal primo nei confronti del secondo.
Pur confermando la condanna, peraltro, la Corte distrettuale provvedeva ad una
profonda revisione della motivazione che l’aveva supportata nel primo grado di
giudizio, riconoscendo che le lesioni subite dall’Eballi non erano state la conseguenza di
una gratuita ed unilaterale aggressione perpetrata dall’imputato, bensì l’esito di una
colluttazione consumata con reciproco scambio di colpi, che aveva determinato il
ferimento anche del Pisani ad opera dell’odierna persona offesa.

l’errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. In particolare
il ricorrente lamenta che illogicamente sarebbe stata riconosciuta l’attendibilità delle
dichiarazioni del teste Wiser, nonostante questi fosse un collega d’ufficio della persona
offesa e fosse stato costretto durante il controesame della difesa a modificare la propria
originaria narrazione ammettendo che anche l’Eballi colpì o cercò di colpire l’imputato.
Non di meno il Tribunale avrebbe tratto la prova della dinamica che avrebbe
determinato le lesioni dalle risultanze del referto medico che le ha certificate, ma il cui
contenuto sarebbe troppo generico per affermare che le stesse siano effettivamente
ascrivibili a condotte aggressive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale, nel recepire i rilievi svolti con il gravame di merito dal ricorrente, ha
evidenziato le ragioni per cui l’imputato debba rispondere del reato contestatogli, pur
non essendogli attribuibile in via esclusiva la responsabilità della colluttazione con la
persona offesa. Non di meno la sentenza spiega in maniera logica e coerente alle
risultanze processuali perché le lesioni refertate siano incompatibili con la versione dei
fatti proposta dalla difesa.
Al discorso giustificativo svolto dal giudice d’appello il ricorrente ha contrapposto rilievi
meramente apodittici o generici ovvero versati in fatto.
In particolare i dubbi sollevati sull’attendibilità del teste Wiser risultano alimentati da
una serie di paralogismi che degrada progressivamente nel tentativo di sollecitare il
giudice di legittimità ad una inammissibile rivalutazione della fonte probatoria. Le
doglianze invece avanzate con riguardo al valore probatorio del referto medico si
riducono all’assertiva negazione dello stesso e, soprattutto, non si confrontano con
l’articolata spiegazione fornita in proposito dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore che deduce

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/6/2014

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