Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35700 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35700 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI ALFONSO N. IL 01/06/1936
avverso la sentenza n. 813/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
il Procuratore Gener
,chcha cone uso per

Udito, per la parte ci le, l’Avv
Uditi difensor Avv

Data Udienza: 19/05/2015

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E, Scardaccione, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze dell’apparato
motivazionale in quanto la CdA ha desunto il dolo dei delitti sub A e B dalla sussistenza del
delitto sub C, omettendo di considerare che la snc smise di essere attiva nel 2007 e che quindi,
da un lato, nessuna annotazione contabile avrebbe potuto essere effettuata, dall’altro, che è
evidente che nei due anni 2007-2009 il Napoli fece il possibile per rivitalizzare la società,
conferendo anche incarico a seri professionisti perché studiassero un piano di risanamento.
Quanto alla aggravante ex art. 219 LF, essa è applicabile alle sole fattispecie criminose ex artt.
216, 217, 218 della medesima legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il ricorrente va condannato alle
spese del grado e al versamento di somma alla cassa ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000.
2.Va innanzitutto rilevato come nulla si osservi nel ricorso con riferimento alla bancarotta
distrattiva (capo B); deve dunque dedursi che nulla abbia inteso opporre l’imputato alla accusa
di aver fatto “sparire” beni strumentali ed autovetture.
Tanto premesso, è di tutta evidenza che la mancata tenuta delle scritture contabili e dei libri
societari è stata ritenuta dai giudici del merito funzionale alla commissione della condotta di
distrazione. In tal senso, il nesso psicologico appare ampiamente presumibile
2.1.Non rileva ovviamente la circostanza consistente nel fatto che la snc avrebbe cessato di
operare dal 2007, atteso che l’amministratore avrebbe comunque dovuto far redigere e tenere
i bilanci e gli altri documenti che rispecchiano la consistenza patrimoniale.
2.2.Nennmernrileva il fatto (come si afferma nel ricorso, ma come non emerge dalla sentenza
impugnata)nl curatore abbia comunque potuto aliunde ricostruire presuntivamente la
situazione patrimoniale e il giro di affari.
3.Quanto alla aggravante ex art. 219 LF, le SS. UU. di questa Corte hanno ormai chiarito (sent.
n. 21039 del 2011)ch91/a disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219 LF si
applica anche alle ipotesi di bancarotta impropr4
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19. 5. 2015

1.Con la sentenza di cui il epigrafe, la CdA di Salerno ha confermato la pronunzia di primo
grado con la quale Napoli Alfonso fu condannato a pena di giustizia in quanto riconosciuto
colpevole del delitti di cui agli artt. 223-216- 219 LF (bancarotta fraudolenta documentale a
patrimoniale: capi A e B) e 224-217- 219 LF (aggravamento del dissesto per mancata richiesta
della dichiarazione di fallimento: capo C), in relazione al fallimento della F.LLI NAPOLI E FIGLI
srl., dichiarato con sentenza 6.10.2009.

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