Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35700 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35700 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 07/05/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

VRECH Maximiliano, n. a Trieste il 3\6\1972
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del
2\7\2012 (n. 56\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Pietro
Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Francesco De Benedittis, per l’imputato, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;

ì

1. Con sentenza del 2\7\2012 la Corte di Appello di Trieste, su impugnazione del P.G.,
in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato Vrech
Maximiliano per la contravvenzione di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S., irrogava la
sanzione accessoria della sospensione della patente per anni uno.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la erronea applicazione della legge. Invero essendo stato colto alla guida
di un ciclomotore, per cui non necessita la patente, non poteva essere sospeso il titolo
di abilitazione alla guida.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Invero, questa Corte di legittimità, con riferimento alle sanzioni accessorie per le
violazioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., ha statuito che “La sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere
applicata, anche in caso di patteggiamento della pena, pur quando la condotta di
guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione fisica per uso di sostanze
stupefacenti sia stata posta in essere con l’uso di un ciclomotore per la cui circolazione
non è richiesta la patente, bensì il possesso di un certificato di idoneità alla guida”
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27343 del 06/05/2010 Ud. (dep. 14/07/2010), Rv. 247855; cfr.
anche, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32439 del 07/06/2012 Ud. (dep. 13/08/2012), Rv. 253133;
Cass. Sez. F, Sentenza n. 32806 del 17/08/2011 Ud. (dep. 22/08/2011), Rv. 251006).

Infatti, se è vero non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere
con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi
conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, es. bicicletta,
(Sez. U, n. 12316 dei 30/01/2002 Cc.
dep. 29/03/2002
Rv. 221039), va osservato che
nel caso che ci occupa il fatto è stato commesso alla guida di un ciclomotore, per la
conduzione del quale, è necessaria una abilitazione alla guida (cfr. d.l. n. 151/2003,
conv. in legge n. 214 del 2003, e con il d.l. 115 del 2005, conv. in legge ti. 168 del 2005),
essendo stato esteso l’obbligo di conseguire detto certificato, a decorrere daI 10
ottobre 2005, a coloro i quali “compiano la maggiore età a partire dalla medesima
date e che non siano titolari di patente di guida”. E’ dunque agevole desumere dalle
disposizioni appena ricordate che il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è
un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile, quanto alla
“ratio” ed alla sua funzione, con specifico riferimento alla guida dei ciclomotori, alla
patente di guida.
Da tutto quanto sopra esposto, ne deriva che nel caso di guida di un ciclomotore in
stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo
abilitativo ha una idoneità ed un efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità,
con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida deve necessariamente avere ad oggetto la patente
di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore.

All’infondatezza del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore

RITENUTO in FATTO

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