Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35699 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35699 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Ceraolo Carmelo, nato a Peirano, il 28/10/1935;

avverso la sentenza del 13/2/2013 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Genova confermava la condanna di Ceraolo Carmelo per il reato
di lesioni commesso ai danni di Mula Teresa.

Data Udienza: 25/06/2014

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore deducendo l’errata
applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. In particolare il
ricorrente lamenta l’apoditticità della valutazione compiuta dalla Corte distrettuale in
merito all’attendibilità della persona offesa e il travisamento delle risultanze processuali
con particolare riguardo alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni della teste
Costanzo assunta a riscontro del racconto della Mula. Non di meno i giudici dell’appello
avrebbero ingiustificatamente svalutato la versione dei fatti fornita dall’imputato e

nello schema dell’eccesso colposo di legittima difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e per certi versi anche manifestamente
infondato.
Ricordato che le dichiarazioni della persona offesa, anche quando costituitasi come nel
caso di specie parte civile, sono di per sé idonee a fondare la prova di responsabilità
dell’imputato, richiedendosi solo al giudice una più approfondita verifica
dell’attendibilità intrinseca delle medesime in ragione del potenziale interesse
attribuibile in tale caso al soggetto che le ha rese, va evidenziato come la Corte
distrettuale non si sia sottratta a tale verifica, evidenziando come il racconto della Mula
abbia trovato precisi e puntuali riscontri esterni, i quali, pur non essendo necessari, ne
hanno avvalorato in maniera incontestabile l’intrinseca forza probatoria.
In proposito il ricorrente si è limitato a contestare solo uno di questi riscontri e cioè la
testimonianza di Costanzo Nicoletta, peraltro sostenendo in maniera del tutto generica
che quest’ultima non avrebbe assistito per interezza al litigio tra l’imputato e alla
persona offesa. In tal senso è dunque evidente il difetto di specificità del ricorso, atteso
che la sentenza ha fondato il giudizio di attendibilità della Mula anche sulla deposizione
del teste Frenna (non specificamente contestata dal ricorrente) e sulle risultanze della
certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona offesa (la cui valenza
probatoria il ricorrente viene addirittura riconosciuta dal ricorrente).
Non di meno, quanto alla deposizione della Costanzo, il ricorso non nega che questa
abbia fornito valido riscontro alle dichiarazioni della Mula in merito alla violenta
aggressione perpetrata ai suoi danni dal Ceraolo, ma afferma soltanto che la teste non
avrebbe assistito all’antefatto dell’aggressione (in merito al quale la versione
accusatoria e quella dell’imputato divergerebbero), senza quindi prospettare alcuna
elemento in grado di evidenziare l’illogicità del ragionamento probatorio seguito dalla
Corte, la quale ha, coerentemente alle risultanze processuali, ritenuto il menzionato
testimoniale prova del fatto di reato.

trascurato la possibilità di configurare i presupposti per inquadrare la sua condotta

I

Quanto infine agli eventi che avrebbero preceduto la consumazione di quest’ultimo sostanzialmente un alterco tra condomini che sarebbe degenerato per iniziativa della
stessa Mula, la quale per prima avrebbe aggredito in maniera violenta il Ceraolo – e
alla conseguente configurabilità dell’esimente della legittima difesa, deve innanzi tutto
evidenziarsi come la questione non era stata specificamente devoluta al giudice
dell’appello. Non di meno, una volta che questi, come si è visto fondatamente, ha
ritenuto attendibile il racconto della persona offesa, non necessitando questo di

inattendibile la versione dei fatti prospettata dall’imputato, rilevando come la stessa
fosse invece priva di qualsiasi riscontro in grado di asseverarla.
Sul punto il ricorso si limita ad una generica confutazione della linea argomentativa
seguita dalla Corte distrettuale ed all’assertiva affermazione della sussistenza dei
presupposti di operatività dell’invocata esimente, senza )alcun modo evidenziare quali
elementi di fatto, trascurati dai giudici d’appello, consentirebbero di ritenere dimostrata
la tesi che fu la persona offesa ad aggredire per prima l’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Presidente
Paolo Oldi

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riscontri e tantomeno su ogni suo segmento, ha coerentemente considerato

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