Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35699 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35699 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO LOREDANA CARLA N. IL 25/01/1978
DI STEFANO MARIA DONATA N. IL 15/06/1949
avverso la sentenza n. 263/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
le in sersona del D
che ha concluso per

Data Udienza: 19/05/2015

4

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E. Scardaccione, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
udito il difensore della PC Di Grappa, avv. Bruno e udito il difensore della PC Salotto, avv. V.
Facciolla, per delega dell’avv.N. Cristofaro, che si sono riportati alle richieste del PG e hanno
depositato conclusioni scritte e nota spese,
udito il difensore delle imputate, avv. A. Fiadino, che ha illustrato i ricorsi e ne ha chiesto
l’accoglimento.

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della
sentenza emessa dal tribunale di Larino nei confronti di Esposito Loredana e Di Stefano
Maria Donata, ribadita la penale responsabilità delle imputate in ordine ai reati di ingiurie e
lesioni in danno di Salotto Simona e Di Grappa Gilda, ha rideterminato la pena di euro 1000 di
multa per la Di Stefano ed in euro 800 di multa per la Esposito, confermando nel resto e
condannando le due predette al ristoro delle spese sostenute in grado d’appello dalle costituite
parti civili.
2.Ricorre per cassazione il comune difensore ed articola sei censure, sviluppando un ricorso di
48 pagine, nel quale trascrive interi brani della istruttoria dibattimentale ed allega copia di
documentazione sanitaria.
2.1.Con la prima censura, deduce inosservanza degli articoli 525 comma secondo e 179
comma secondo cpp, essendo stato violato il principio di immutabilità del giudice. In realtà il
giudice che ha deciso non è lo stesso che ha ammesso i mezzi di prova e, per di più, il
decidente ha poi escluso uno di quelli precedentemente ammessi, motivando nel senso che
non era stato, appunto, da lui vagliato ed ammesso.
2.2.Con la seconda censura, deduce violazione degli articoli 371 comma secondo lett. b), 210
comma sesto, 197 bis, 197 lett. b), 64 commi terzo lett. c), 191 comma primo cpp in quanto le
pretese persone offese risultano contemporaneamente imputate per reati collegati. Le loro
dichiarazioni sono state indebitamente assunte come quelle di ordinari testimoni senza
eventuali avvisi e senza l’assistenza del difensore.
2.3.Con la terza censura, deduce manifesta illogicità della motivazione. Invero, stante la
ricordata inutilizzabilità delle deposizioni di Salotto e di Di Grappa, l’eventuale prova di
resistenza non potrebbe mai condurre all’affermazione di responsabilità delle imputate, in
considerazione del fatto che le dichiarazioni del teste Spidaliedri, provenendo da persona che
non aveva assistito al litigio, ma aveva solo, da lontano, udito le grida dei litiganti, non hanno
(e non possono avere) alcuna efficacia di convincimento; le altre dichiarazioni testimoniali sono
tutte de relato, in quanto i testi hanno appreso dalle stesse pretese persone offese quanto essi
hanno poi riferito agli inquirenti e ai giudicanti. Né maggiormente concludenti possono ritenersi
i documenti ospedalieri in quanto essi contengono riferimento, non ad accertamenti obiettivi,
ma alle dichiarazioni delle persone offese. D’altra parte, le dichiarazioni dei verbalizzanti, giunti
sul luogo dopo che litigio si era concluso, non contribuiscono certamente a suffragare l’ipotesi
di accusa, atteso che gli stessi hanno chiarito di non aver visto né tracce di lesioni sul corpo
delle pretese persone offese, né vestiti strappati o in disordine, né mobili a soqquadro in casa
di Salotto e di Di Grappa.
2.4.Con la quarta censura, deduce ancora mancanza di motivazione in ordine alla credibilità
delle persone offese, considerato, da un lato, come premesso, che le stesse sono, a loro volta,
imputate di procedimento, per così dire, “a parti invertite”, dall’altro, che esse sono costituite
parti civili e, come tali, sono portatrici di interesse alla condanna delle imputate. È pur vero che
la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il convincimento del giudice può anche
formarsi sulle dichiarazioni delle sole persone offese, ma detta giurisprudenza ha anche
affermato che tali dichiarazioni vanno scrutinate con grande attenzione da parte del giudicante,
cosa che, nel caso in esame, certamente non è avvenuta.
2.5.Con la quinta censura, deduce violazione dell’articolo 599 cp, atteso che il giudice di
appello ha ritenuto non sussistente la causa di non punibilità per la sola ragione che, a suo
giudizio, sarebbero state le imputate le prime ad offendere Di Grappa e Salotto. Con ciò, la
corte mostra di ignorare l’insegnamento del giudice di legittimità che ha sempre ritenuto
indifferente la sequenza cronologica delle scambievoli offese.

CONSIDERATO IN FATTO

2.6.Con la sesta e ultima censura, deduce violazione degli articoli 60, 63, 52 comma secondo
D. Lsvo 274 del 2000 e 163 ss cp, in quanto, pur avendo il giudice di appello correttamente
applicato le pene del giudice di pace (che ha sostituito a quelle erroneamente determinate dal
primo giudicante), ha confermato nel resto la sentenza di primo grado ed ha dunque
confermato anche la sospensione condizionale della pena, che non è, invece, applicabile,
appunto, alle sanzioni di competenza del giudice di pace.

1.La prima censura è fondata. Le altre restano assorbite. Conseguentemente la sentenza deve
essere annullata con rinvio ad altra Corte di appello, per nuovo esame. Giudice di rinvio è la
Corte di appello di Salerno.
2.Invero, non viola il principio di immutabilità del giudice, e quindi non è causa di nullità, il
mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ma
prima della decisione sull’ ammissione delle prove (ASN 201331924-RV 256791). Nel caso in
esame, tuttavia, il mutamento è avvenuto dopo la ammissione dei mezzi di prova. Deve
dunque ritenersi violato il principio ex comma 2 dell’art. 525 cpp, atteso che il decidente fu
persona fisica diversa rispetto al magistrato che aveva vagliato le richieste di prova e le aveva
ammesse (ASN 201318615-RV 229507 + SS. UU. Sent. n. 2 del 1999),

PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame

Così deciso in Roma il 19. 5. 2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

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