Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35699 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35699 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Catania, nei confronti di :

SAMMATRICE Giuseppe, n. ad Augusta il 16\12\1980
avverso la sentenza del
16\2\2011 (n. 1581\09);

Tribunale di Catania

del

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Pietro
che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Gaeta,
limitatamente alla determinazione della pena;

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale
presso la corte di Appello di Catania, lamentando la erronea applicazione della legge
penale, in quanto in sentenza la pena base era stata fissata in un anno di reclusione,
mentre il minimo di pena, all’epoca dei fatti, era di anni due.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Invero, il trattamento sanzionatorio dell’omicidio colposo, aggravato dalla violazione
delle norme sulla circolazione stradale, è stato inasprito dall’ art. 2, co. 1, della legge
21\2\2006, n. 102 (“Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali”). A seguito della riforma, all’epoca del fatto per cui si procede, i limiti edittali
di pena erano fissati nella misura da due a cinque anni di reclusione.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza, limitatamente alla determinazione
della pena, avendo il giudice di merito fissato la pena base in misura inferiore al limite
edittale.
P.Q.M.
La Corte annulla l’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Consigliere estensor

1. Con sentenza del 16\2\2011 il Tribunale di Catania condannava Sammatrice
Giuseppe, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti generiche, per il
delitto di cui all’art. 589 c.p., per omicidio colposo in danno di Chiappara Salvatore,
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in Catania il
8\9\2007).

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