Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35698 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35698 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Chiavarino Gianfranco, nato a Viterbo, il 25/5/1949;

avverso la sentenza del 6/12/2012 del Tribunale di Viterbo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Giancarlo Venturi, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Viterbo confermava la condanna di Chiavarino Gianfranco per i reati di
ingiuria e minaccia commessi ai danni di Berchicchi Luca.

Data Udienza: 25/06/2014

I

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo deduce vizi motivazionali in merito all’affermata responsabilità del
Chiavarino, rilevando come il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze avanzate con il
gravame di merito circa l’inconfigurabilità dei reati contestati e la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento dell’esimente dell’adempimento di un dovere. Con il
secondo motivo il ricorrente lamenta invece il mancato accoglimento dell’istanza di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ad oggetto la riaudizione degli operanti

motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato con il conseguente assorbimento del secondo.
Effettivamente con il gravame di merito l’imputato aveva prospettato che le condotte
contestate dovessero ritenersi scriminate in quanto poste in essere dal Chiavarino nella
sua qualità di responsabile del cantiere in cui la persona offesa aveva fatto
illegittimamente ingresso e dunque per corrispondere al proprio dovere di far rispettare
il divieto infranto dall’intruso e di fronteggiare la situazione di pericolo determinata dal
suo comportamento.
Il Tribunale non ha sostanzialmente fornito risposta alcuna a tale doglianza, nemmeno
per contestare la sussistenza dei presupposti di fatto per la configurabilità dell’esimente
prevista dall’art. 51 c.p. ovvero la specifica idoneità delle condotte imputate a garantire
l’adempimento del dovere evocato dalla difesa.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Viterbo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo per nuovo esame.
Così deciso il 25/6/2014

intervenuti per sedare la lite tra l’imputato e la persona offesa, nonché il difetto di

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