Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35698 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35698 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOLIA MARCELLO N. IL 23/02/1970
avverso la sentenza n. 2609/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
21/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cessazione,
dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, riformando

parzialmente, in punto di pena, quella emessa dal Tribunale di Trani, ha
condannato Golia Marcello a pena di giustizia per concorso – quale extraneus –

22 gennaio 2003.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito,
l’imputato acquistò personalmente, in data 2/5/2002, cinque automezzi della
società fallita, rivendendoli, poi, appena dieci giorni dopo, alla B.B. Euroexpress
srl, della quale erano soci Bottone Vittorio e Bottone Barbara: quest’ultima era
amministratrice della società acquirente e moglie di Di Gioia Pierangelo,
amministratore di fatto della fallita So.Ge.Ma. srl insieme al fratello Di Gioia
Francesco. Tali operazioni, aggiunge il giudicante, furono poste in essere allo
specifico fine di traslare la proprietà dei beni in ambito societario

e familiare

servendosi di un soggetto (il Golia, appunto) del tutto estraneo alle due
compagini societarie.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Federico Federico, che lamenta, con unico motivo, una
violazione di legge derivante dal fatto che non fu notificato al difensore di fiducia
il provvedimento di rinvio dell’udienza del 5/11/2009, disposto per impedimento
del difensore, nonostante il Tribunale non avesse nominato all’imputato un
difensore d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La censura è fondata. Invero, nel caso di rinvio del dibattimento per
legittimo impedimento del difensore, l’omessa notifica allo stesso della data della
nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179
c.p.p. (Cass. 2/7/94 n. 07542 RV. 198379; Cass. 2/7/97 n. 06328 RV. 208696).
Né vale il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla circostanza che,
“per mera ‘dimenticanza, non fu inserita a verbale la nomina, meramente
formale, del sostituto d’ufficio”. La nomina, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,
di un difensore d’ufficio, in sostituzione di quello impedito, non è affatto
“formale”, ma risponde all’esigenza di provvedere l’imputato di un difensore in
ogni momento del processo e di individuare esattamente la figura del difensore a
2

nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della So.Ge.Ma. srl, dichiarata fallita il

cui, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, va dato
l’avviso della nuova udienza, essendo il legale che, a tutti gli effetti, rappresenta
il difensore fiduciario impedito, di cui esercita i diritti e assume i doveri (Cass., n.
51427 del 5/12/2013; N. 20863 del 24/2/2011; N. 26168 del 11/5/2010).
Orbene nella fattispecie in esame la comunicazione dell’impedimento fu
effettuata in precedenza, direttamente dal difensore di fiducia con istanza di
rinvio: ne deriva che il difensore di fiducia, il cui impedimento fu riconosciuto
siccome legittimo, aveva diritto all’avviso a mente dell’art. 486 c. 3 e 5 c.p.p..

difensore di fiducia, che chieda rinvio, non ha diritto ad alcun avviso: . tale
principio è stato affermato, invero, in caso di assenza ingiustificata del difensore
all’udienza (Cass., 1/10/2003 n. 49125) e non anche in caso di legittimo
impedimento a comparire.
La nullità conseguente alla violazione de qua comporta quella degli atti successivi
dipendenti e pertanto delle sentenze di primo grado e di appello: s’impone quindi
l’annullamento di entrambe con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di
Bari per nuovo giudizio.
Così deciso il 19/5/2015

Né soccorre il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il

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