Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35697 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35697 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Madia Massimo, nato a Pisa, il 3/10/1961;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
Pavone Leonardo, nato a Taranto, il 12/7/1931;

avverso la sentenza del 22/3/2013 del Giudice di Pace di Lizzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Lecce, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 25/06/2014

1.Con sentenza del 22 marzo 2013 il Giudice di Pace di Lizzano assolveva Pavone
Leonardo dal reato di minacce asseritamente commesso ai danni del minore Madia
Antonio ritenendo l’insussistenza del fatto.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale
Madia Massimo, costituitosi parte civile nel processo nella sua qualità di esercente la
potestà genitoriale sul minore. Il ricorrente deduce il difetto e comunque l’illogicità
della motivazione resa dal giudice di pace, atteso che questi avrebbe sostanzialmente

nonché negando, contrariamente a quanto emerso dalle risultanze processuali e
comunque in maniera del tutto apodittica, che fosse stata acquisita prova dell’effettiva
realizzazione della condotta.
3. Con memoria depositata il 14 marzo 2014 il difensore dell’imputato eccepisce il
difetto di legittimazione ad impugnare del genitore del minore in quanto quest’ultimo,
al momento della pronunzia della sentenza e a maggior ragione a quello della
proposizione dell’impugnazione, già aveva raggiunto la maggiore età. Non di meno il
ricorso sarebbe parimenti inammissibile in quanto proposto dal difensore della parte
civile costituita in difetto di specifica procura speciale all’uopo rilasciata, nonché versato
esclusivamente agli effetti penali. Nel merito secondo il menzionato difensore il ricorso
dovrebbe comunque essere rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso deve essere riqualificato come appello e gli
atti trasmessi al Tribunale di Taranto per la celebrazione del relativo giudizio.
Infatti, in forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile anche nel procedimento penale davanti
al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di
proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del
17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919). Conseguentemente deve ritenersi che il
Madia – che non ha dimostrato di voler proporre un ricorso immediato ex art. 569
c.p.p., il quale, comunque dovrebbe essere convertito in appello ai sensi del terzo
comma della citata disposizione, avendo egli dedotto vizi di motivazione della sentenza
impugnata – abbia erroneamente qualificato la sua impugnazione con il conseguente
dovere per questa Corte di riqualificarla nel senso sopra indicato ai sensi dell’art. 568
comma 5 c.p.p.
P.Q.M.

assolto l’imputato in ragione della differenza di età tra lo stesso e la persona offesa,

Riqualificata l’impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Taranto per il relativo giudizio.

Così deciso il 25/6/2014

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