Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35697 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35697 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILASI ANTONIO N. IL 28/06/1956
avverso la sentenza n. 3121/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Data Udienza: 19/05/2015

,

,

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E, Scardaccione, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione il difensore ed articola le seguenti censure: a) violazione degli articoli
223, 216 LF, 640 cp, 192, 546 cpp e carenza dell’apparato motivazionale, b) violazione degli
articoli 192, 546 cpp, 216, 223 LF, 640 ed erronea ed illogica motivazione ambivalente – in
relazione alle due fattispecie contestate – delle dichiarazioni dei fornitori, nonché omessa
motivazione in relazione ai motivi di gravame, c) ancora violazione dei predetti articoli e
assenza di motivazione in ordine alla individuazione della condotta distrattiva e alla presunta
commissione della stessa da parte del ricorrente, d) violazione degli articoli 192 e 546 del
codice di rito per omessa valutazione dei motivi d’appello in relazione alla sentenza di
patteggiamento a suo tempo emessa a carico del coimputato Giannone Sergio Nicola Giuseppe.
Il ricorrente argomenta come segue
3.La motivazione della sentenza di appello appare “perplessa”, in quanto, da un lato, sembra
attribuire all’imputato la responsabilità a titolo di amministratore di fatto, dall’altro, sembra
considerarlo come un extraneus concorrente nel reato proprio dell’amministratore di diritto
(vale a dire Giannone). Viene dunque a mancare una compiuta definizione della funzione svolta
dal Vilasi, con riferimento al quale sembrano essere affastellati due ruoli diversi e contrapposti.
Il rilievo era già stato mosso con l’atto d’appello, con il quale si era prospettata l’alternativa: o
Vilasi era il reale proprietario della Sri (ed allora non aveva bisogno di ricevere istruzioni da
Giannone), oppure l’effettivo proprietario ed amministratore era Giannone ed allora era del
tutto giustificato il fatto che egli impartisse ordini all’imputato, in quanto costui era un suo
dipendente. Poiché le sentenze di merito non prendono posizione su tale punto, esse si
manifestano radicalmente illogiche. Né d’altra parte si può ritenere che il ricorrente fosse
l’amministratore di fatto sol perché egli aveva una visibilità esterna rispetto alla S.r.l. Invero
tale visibilità gli derivava dal fatto di essere il responsabile degli acquisti ed era dunque del
tutto logico che i fornitori contrattassero con lui ed a lui facessero riferimento. D’altronde (e
sotto altro aspetto), la sentenza di appello sembra confondere i due piani: quello della pretesa
attività truffaldina e quello della ritenuta distrazione, atteso che – viceversa – esse vanno
tenute distinte, in quanto la prima inerisce al momento acquisitivo delle merci, la seconda al
momento in cui le stesse sarebbero state fatte “sparire”. Ora, se pure si volesse, per assurdo,
ammette la responsabilità del Vilasi, per le truffe, non per questo si dovrebbe dedurre la sua
responsabilità per la bancarotta.
4.D’altra parte, la corte non ha tenuto presente il reale contenuto delle dichiarazioni dei testi
(Baldassarre, Horac, Fassi, Barzaghi, Medici, Sellini, Brambilla, Paoletti), i quali non hanno mai
affermato che il ricorrente si presentava come il proprietario o comunque il reale dominus della
PANAMANT; parimenti ignorate sono state dichiarazioni, sul punto, del curatore e del
maresciallo Trimarco.
5.Quale poi sarebbe stato il reale contributo del ricorrente all’attività distrattiva, la sentenza di
appello, nonostante le precise considerazioni contenute nell’atto di impugnazione nei confronti
della sentenza di primo grado, non specifica. Certamente gli altri dipendenti della società
(Cesarini, De Grandi, X., Ielasi) non hanno mai indicato il Vilasí come l’amministratore di
fatto della S.r.l. I testi Spinelli e Pedrazzani, per parte loro, hanno confermato che era
Giannone la persona che poteva prendere decisioni nell’ambito della società. D’altra parte, non
si comprende perché le dichiarazioni di quest’ultimo, pur genericamente indicate come

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere a carico di Vilasi Antonio in
riferimento ai delitti di truffa (capi B, C, D, E, F,G) perché estinti per prescrizione; ha
confermato la affermazione di responsabilità nei confronti del predetto con riferimento al
delitto di cui al capo A, vale a dire la bancarotta fraudolenta per distrazione (di merci, somme
di danaro e vetture concesse in leasing) in relazione al fallimento della PANAMANT Sri,
dichiarato con sentenza del 31 agosto 2005.

”significative”, sono state prese in considerazione solo frammentariamente, vale a dire non
nella parte in cui il Giannone aveva chiarito che la causa del dissesto era da ricercarsi in
investimenti sbagliati; ed è poi proprio la parziale e arbitraria utilizzazione di tali dichiarazioni,
pur proveniente da un soggetto che, avendo patteggiato la pena, implicitamente ha
riconosciuto la sua responsabilità, che connota di ulteriore illogicità e incongruenza l’apparato
motivazionale della sentenza della corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Va innanzitutto richiamata la consolidata giurisprudenza di questa sezione in base alla quale
in tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l’imprenditore ha avuto nella sua
disponibilità determinati beni, nel caso in
cui egli non renda conto del loro mancato
reperimento, né sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell’impresa, si
deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l’obbligo
giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (ASN
199907569-RV 213636, come “capostipite”, cui seguono numerose pronunzie conformi).
E invero, in relazione alla “sparizione” delle merci, la giustificazione fornita dal Giannone (che
altro non ha saputo raccontare se non di “investimenti sbagliati”) appare del tutto generica,
atteso che neanche si sa in che direzione tali investimenti sarebbero stati effettuati e,
comunque, come sia stata esitata la merce che, in grande quantità, riempiva il magazzino
ancora nel mese di luglio del 2005 (mentre a settembre detto magazzino era completamente
vuoto). Ciò a tacere della appropriazione delle somme di denaro e del mancato reperimento di
una Volkswagen Touareg, e di un Eurocargo Iveco.
3.D’altra parte, il ricorrente cade in profonda contraddizione quando, da un lato, lamenta che
non è stata adeguatamente valorizzata l’assunzione di responsabilità in relazione alla
bancarotta dístrattiva da parte del Giannone, dall’altro, si spinge a sostenere (sia pure
implicitamente) che tale distrazione non vi sia stata.
Ciò premesso, si deve affermare in maniera netta che la motivazione della sentenza ricorsa
non è affatto “perplessa” e che la responsabilità del Vilasi viene apertis verbis configurata
come responsabilità dell’amministratore di fatto.
Ciò la corte deduce sulla base delle dichiarazioni di Horak, Barzaghi, Medici, Brambilla, Paoletti
(foll. 7-10), che evidentemente il ricorrente legge in maniera completamente diversa rispetto a
quel che hanno fatto entrambi i giudici del merito (e senza fornire giustificazione di tale diversa
interpretazione). Quanto ai dipendenti della S.r.l., non si può certo pretendere che gli stessi
attribuiscano un preciso status all’imputato. E invero gli stessi si sono limitati ad indicare quali
erano le funzioni che, di fatto, il ricorrente svolgeva all’interno della società. E, sulla base di tali
indicazioni, i giudici del merito hanno ritenuto, non certo illogicamente, di ricevere conferma
della ipotesi di accusa, che già riposava, come premesso, sulle dichiarazioni dei fornitori. In
particolare poi Ielasi Giovanni (fol. 11) ha chiarito come le decisioni venissero prese
congiuntamente da Vilasi e Giannone (ed infatti il capo di imputazione contiene la indicazione
del concorso dei due predetti nel delitto di bancarotta).
4.Ancora: la corte mette in evidenza come proprio l’imputato abbia coltivato, per conto della
S.r.l., un’azione giudiziaria in Belgio.
Che, poi, Vilasi avesse chiesto di essere inserito nel fallimento per ottenere la retribuzione del
mese di agosto del 2005 e il trattamento di fine rapporto (come riferito dal maresciallo
Trimarco, fol. 10) rientra, nell’ottica della corte milanese, in quella costruzione di apparenze, in
base alle quali l’imputato doveva figurare come un semplice dipendente della PANAMANT.
5.Decisamente paradossale poi è l’argomentazione spesa nel ricorso, in base alla quale la
condotta “acquisitiva” (e truffaldina) dell’imputato dovrebbe necessariamente essere
alternativa rispetto alla condotta distrattiva. Ovviamente così non è, in quanto le due condotte
si collocano – cronologicamente e logicamente – su piani separati. Le truffe avevano,
evidentemente, la funzione di “provvista”, le distrazioni quella di “realizzazione”. D’altronde,

1.11 ricorso, articolato su censure prive di fondamento e, non raramente, in fatto, deve essere
rigettato. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

proprio il coinvolgimento del Vilasi nelle acquisizioni truffaldine è elemento valutabile (ed
implicitamente valutato) come sintomatico del suo pieno coinvolgimento nella gestione della
società, in quanto, evidentemente, un semplice dipendente non avrebbe avuto alcun interesse
a commettere reati per avvantaggiare terzi.
PQM
rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom il 19. 5. 2015

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