Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35696 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35696 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI DONATO GIUSEPPE N. IL 12/10/1963
avverso la sentenza n. 3258/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Giuseppe Falace, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

di quella emessa dal Tribunale di Pescara, ha condannato Di Donato Giuseppe a
pena di giustizia per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
commessa quale amministratore della Universal Scatol srl, dichiarata fallita il
13/3/2007.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito,
l’imputato, operando nella qualità sopradetta, distrasse la somma di C 220.000,
fittiziamente contabilizzata quale pagamento a favore di Nuova Sifa srl, nonché
la somma di C 169.240 pretestuosamente imputata a “restituzione finanziamento
soci”; prelevò indebitamente la somma di C 15.000 quale compenso al
liquidatore; tenne le scritture contabili in modo da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Giuseppe Falace, il quale lamenta violazione di legge e vizio
di motivazione con riguardo – principalmente – all’affermazione della
responsabilità. Deduce che la decozione societaria è stata determinata
dall’insuccesso imprenditoriale della Universal Scatol srl, operante nel settore
degli imballaggi; che l’imputato si è dato da fare per abbattere l’esposizione
debitoria della società, riuscendovi parzialmente nell’anno 2004; che non
risultano introiti non denunciati; che l’appostazione contabile relativa alla Nuova
Sifa srl è stata opera – determinata da errore – di un contabile estraneo alla
società; che la contabilità – come accertato dal curatore – era tenuta in maniera
“sostanzialmente regolare”; che le poche disponibilità aziendali sono state
impiegate per il pagamento dei creditori (in particolare, dei concedenti dei
leasing), per le restituzioni a favore dei soci e per il compenso del liquidatore;
che non poteva essere distratta una “cassa” inesistente, formatasi nel corso degli
anni “per la mancata annotazione di partite”, per apporti non operati dai soci ma
– come rilevato dal curatore e dal CTU – “solo computati per appianare
contabilmente la perdita di esercizio o incrementare gli utili per la vana ricerca
degli affidamenti bancari”; che non era provato l’esborso a favore dei soci e del
liquidatore. Tutte condotte, conclude, che rimandano alla fattispecie di cui all’art.
217 L.F.
2

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 10/1/2014, in parziale riforma

Infine, si duole della commisurazione della pena, della mancata
applicazione dei doppi benefici di legge e dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Questa Corte ha avuto modo di precisare che “è inammissibile il ricorso per
Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e

specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità….”
(Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011
del 15/2/2013). Nella specie, il ricorrente omette completamente l’esame e la
critica della sentenza impugnata, avventurandosi in considerazioni di carattere
soggettivo che sono in parte inconferenti e per altro verso contrastanti coi
risultati dell’indagine probatoria riflessi in sentenza.
In particolare il giudice di merito ha evidenziato che la distrazione delle somme
specificate nella parte narrativa avvenne: a) con la fittizia contabilizzazione di un
pagamento — per C 244.059,04 – a favore della Nuova Sifa srl (laddove il
pagamento era avvenuto per C 24.059,04): b) con l’imputazione a “restituzione
soci immobilizzazioni immateriali” di un prelievo (per C 169.239,84), che non era
in alcun modo giustificato dalla pre-esistenza del credito (in quanto nessun
“know how” era mai stato messo dai soci a disposizione della società); c) col
prelievo dell.a somma di C 15.000 a favore del liquidatore (quando la società era
già in stato di decozione e quando il liquidatore aveva da essere “ricompensato”
solo per le distrazioni da lui poste in essere): ebbene, nessuno degli argomenti
trattati dal ricorrente ha attinenza con le ragioni esposte dal giudicante a
fondamento della condanna, a parte la notazione — solo assertiva – che
l’annotazione dell’esborso di C 224.059,04 a favore della Nuova Sifa srl fu opera
di “un contabile estraneo alla società”. L’asserzione è peraltro irrilevante giacché
la tenuta delle scritture contabili rientra tra gli obblighi dell’amministratore 7 che
non è sollevato dallo relativa responsabilità solo perché l’abbia affidata a terzi —
e perché l’affermazione non spiega, ad ogni modo, dove siano finiti i soldi (C
522.200) incassati dalla E-Pack srl (incasso non contestato). Altre affermazioni
sono invece false: in particolare, quella di aver utilizzato una parte degli introiti
per sanare Posizioni debitorie, posto che la sentenza di primo grado, a cui quella
d’appello ha fatto rimando, chiarisce ampiamente che, in base agli accertamenti

3

ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non

effettuati, nessun pagamento fu effettuato, nel periodo considerato, a favore dei
maggiori creditori (pag. 8 e seg.); oppure sono ininfluenti (tali quelle relative alle
cause del fallimento, all’impegno profuso “per abbattere l’esposizione debitoria”).

2.

Manifestamente infondate sono tutte le doglianze che attengono alla

bancarotta documentale. La sentenza chiarisce ampiamente che, nonostante le
iniziali affermazioni del curatore (che non riscontrava – inizialmente – “grossi
inadempimenti”), l’istruttoria dibattimentale (in particolare, dopo la nomina del

estremamente irregolare, perché infarcita di falsi ideologici che resero
praticamente impossibile al curatore la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari (da qui l’iniziale suo convincimento); prova né è che è
stato necessario ricorrere ad una perizia per comprendere la provenienza . delle
somme introitate dalla società e successivamente distratte. Fatti, questi, che,
proprio per la loro strumentalità truffaldina, rendono inattaccabile il
convincimento – espresso dai giudici di merito – circa la sussistenza
dell’elemento psicologico nella forma richiesta dalla legge.

3.

Del pari infondate, in maniera manifesta, sono le doglianze relative al

trattamento sanzionatorio, determinato in misura coincidente col minimo edittale
e con la valorizzazione dell’unico elemento favorevole esposto dal ricorrente (lo
stato di incensuratezza), utilizzato per neutralizzare le aggravanti.
Quanto all’indulto, del tutto infondata la pretesa di ancorare il reato ad epoca
antecedente al 20/3/2007 (data del fallimento), posto che, per granitica
giurisprudenza, il momento consumativo dei reati di bancarotta si perfeziona
all’atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché la
condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto la
sentenza di fallimento rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta,
e non condizione oggettiva di punibilità. Ne consegue che, in materia di
applicazione o di revoca dell’indulto, è alla data della sentenza dichiarativa di
fallimento che occorre far riferimento, essendo del tutto ininfluente che la
condotta sia cessata in epoca anteriore (ex multis, Cass., 11/4/1996, n. 2392).

4. Il ricorso è pertanto inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese, del
procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

4

CTU) ha ampiamente disvelato che la contabilità fu tenuta in maniera

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento . delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/5/2015

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