Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35696 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35696 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISMAILI ARMENT N. IL 25/04/1985
avverso l’ordinanza n. 1841/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
tte/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Av

Data Udienza: 17/04/2013

4.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 20.10.2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di Ismaili
Arment, indagato per i reati di cui agli artt.110 c.p., 73 e 74 dpr 309/1990.
Avverso tale provvedimento, l’indagato propose istanza di riesame, e il
Tribunale di Bari, con ordinanza del 29.11.2012, confermava l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) la
violazione dell’art.606, co.1, lett.c) c.p.p. per erronea applicazione delle
norme dettate dagli artt.8 e ss. c.p.p. nonché 51, comma 3 bis c.p.p. in tema di
competenza territoriale e funzionale, omessa declaratoria di incompetenza
territoriale del Tribunale di Bari. Il Tribunale del Riesame ha affermato la
competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente non viene meno nel
caso in cui non sia ravvisata la sussistenza, con l’applicazione della misura
cautelare, del reato o della circostanza aggravante, dal momento che il
procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione e la
competenza territoriale è correlata al tipo di notizia di reato, rispetto alla
quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed
approfondimenti. Ma, nella fattispecie, le indagini sono oramai concluse, e
pertanto il giudice, nel ritenere insussistenti gli elementi costitutivi del reato
di cui all’art.74 dpr 309/90 nei confronti dell’indagato, avrebbe dovuto
dichiarare la propria incompetenza per territorio, non potendo in tal caso la
competenza funzionale annullare i diritti e le regole sancite dal codice di
procedura penale in materia di competenza territoriale; 2) la violazioneler
dell’art.606, co.1, lett.c) c.p.p. in relazione alle informazioni acquisite trami

Osserva

GICO di Venezia relativamente all’identificazione del ricorrente ed alla
disponibilità di un’autovettura e all’informativa della Squadra Mobile di
Frosinone, entrambe inutilizzabili in quanto afferenti a diverse attività di
indagine.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l’ordinanza
impugnata in relazione al rigetto della eccezione sollevata dalla difesa circa
la competenza territoriale, è infondato.
La competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è realizzata
l’operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di
commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma
criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di
operatività dell’associazione (v., di recente, Cass.Sez.V, Sent.n. 4104/2009 Rv.
246064). La competenza funzionale attribuita al GIP distrettuale ex art. 328
co.1 bis c.p.p., per i delitti indicati nell’art. 51 co. 3 bis c.p.p., per
giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è limitata alla sola emissione
di misure cautelari, e non viene meno nel caso in cui, per qualsiasi ragione,
cada l’originaria imputazione in ordine al reato che detta competenza
funzionale radicava, ed il procedimento prosegua unicamente in ordine ai
reati connessi, dal momento che il procedimento prosegue in relazione alla
originaria imputazione e la competenza funzionale è correlata al tipo di
notizia di reato, rispetto alla quale le indagini preliminari sono suscettibili di
ulteriori sviluppi ed approfondimenti (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 45215/ 2007, Rv.
238313; Sez.II, Sent. n. 22232/2012 Rv. 252834). Né rileva, in senso contrario,
quanto affermato dal ricorrente circa l’asserita conclusione delle indagini,
tanto più che trattasi di un procedimento con diverse posizioni soggettive, e
una separazione delle singole posizioni- da una parte le persone coinvolte
solo nei reati-fine, dall’altra quelli imputati della fattispecie associativa
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sarebbe per altro del tutto improponibile, così come rilevato dal Tribunale,
per evidenti ragioni di unitarietà della prova. Considerato poi che i giudici di
merito hanno ritenuto la sussistenza di un’associazione ex art.74 dpr 309/90,
che aveva stabilito la propria base operativa in Foggia (ove trovasi il
manufatto all’interno del quale viveva altro coindagato ed era stata
rinvenuta una vera e propria centrale per il confezionamento della droga),

correttamente è stata ritenuta la competenza del GIP presso il Tribunale di
Bari, in considerazione comunque della connessione tra i reati fine contestati,
ivi compreso quello ascritto al ricorrente, e la più grave fattispecie
associativa.
2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge, per essere
state utilizzate come fonti indiziarie le risultanze di altri procedimenti, non
sfociati in una sentenza irrevocabile. Anche tale motivo è infondato. Va,
infatti, ribadito che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p.
ben possono essere desunti da provvedimenti non definitivi, dato che la
previsione dell’art. 238 bis c.p.p. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova
impiegabili ai fini del giudizio sulla responsabilità penale e non alle
condizioni per l’applicabilità delle misure cautelari (v., fra le più recenti,
Cass.Sez.I, Sent. n. 24905/2009 Rv. 243814; Sez.VI, Sent. n. 88/2008 Rv.
242376; Sez. I, Sent. n. 40997/2008 Rv. 241431).
Ciò posto, va considerato che l’indagato non contesta specificamente la
significatività di tali fonti indiziarie, peraltro adeguatamente esposte
nell’ordinanza impugnata sia in riferimento all’identificazione dell’Ismaili
che alle operazioni di osservazione e controllo effettuate dagli operanti (in
particolare in riferimento all’autovettura in sua disponibilità).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente
decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
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dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comm
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così eli.erato, in camera di consiglio il 17.4.2013

processuali.

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