Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35695 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35695 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE FANIS GIANCARLO N. IL 22/05/1956
avverso la sentenza n. 1550/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Eduardo Scardaccione., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, par il ricorrente, l’avv. Giancarlo Cartone, nonché l’avv. Giuliano Milia in
sost. dell’avv. Robert Milia, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 16/1/2014, in parziale riforma

pena di giustizia per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
commessa quale amministratore della DI.PRAM. sas – avente ad oggetto il
commercio all’ingrosso di elettrodomestici e il trasporto merci per conto terzi -,
dichiarata fallita il 20/9/2001.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudice del merito,
l’imputato, operando nella qualità sopra detta, distrasse il saldo contabile di
cassa, l’intero parco automezzi, beni strumentali e merci, appartenenti alla
società, nonché beni personali. Inoltre, tenne le scritture contabili in modo da
non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari.
In particolare, un appartamento e un locale di proprietà personale di De Fanis
furono dati in affitto per diciotto anni, senza corrispettivo, con contratto
simulato, a DI Carlantonio Faustino, dipendente della società; il parco automezzi
fu venduto, senza corrispettivo, al Di Carlantonio Faustino e alla Eurocom srl,
amministrata formalmente dal predetto Di Carlantonio, ma gestita di fatto
dall’imputato. La merce, del valore di 179.599 euro, fu “restituita” alla Eurocom
il 20/5/1998 sulla base di una nota di credito mai rinvenuta. La cassa
ammontante, al fallimento, ad C 108.434, non fu rinvenuta, e così pure beni
strumentali del valore di circa 14.000 euro. Infine, altra liquidità (per C 21.078)
fu sottratta con l’utilizzo, per fini personali, della carta di credito aziendale.

2.

Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione,

nell’interesse dell’imputato, gli avvocati Giancarlo Cartone e Giuliano Milia, con
quattro motivi.
Col primo lamentano una violazione del principio di corrispondenza tra
accusa e sentenza. Deducono che l’imputazione originaria era stata modificata
dal Pubblico Ministero all’udienza preliminare del 12/10/2010 comprendendo
nella nuova imputazione, quanto alla bancarotta patrimoniale, solo la distrazione
della cassa per C 108.434,12, l’utilizzazione indebita della carta di credito per C
21.987,97 e la distrazione degli appartamenti di sua proprietà, dati in locazione a

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di quella emessa dal Tribunale di Pescara, ha condannato De Fanis Giancarlo a

terzi. Gli altri fatti – originariamente considerati distrattivi – erano stati ricondotti
dallo stesso Pubblico Ministero sotto la fattispecie della bancarotta preferenziale.
Col secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 216 LE. per la
ragione che è stata ricondotta sotto la previsione della norma penale la locazione
simulata di due appartamenti di proprietà personale del De Fanis e sottolineano
che quest’ultimo non è stato dichiarato fallito in proprio.
Col terzo motivo lamentano – con riferimento alla bancarotta
preferenziale – la violazione dell’art. 157 cod. pen., in considerazione del fatto

grado.
Col quarto rimarcano che, dichiarata estinta per prescrizione la bancarotta
preferenziale, viene meno l’aggravante dell’art. 219, comma 1, L.F. (la pluralità
dei fatti di bancarotta), non essendo mai stata contestata la bancarotta
documentale. Per conseguenza – aggiungono – le attenuanti generiche non
potevano essere sottoposte a giudizio di equivalenza con le aggravanti. Infine,
rilevano che nel dispositivo letto in udienza la pena era stata dichiarata
interamente condonata: statuizione non riprodotta nella sentenza-documento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

1. Effettivamente, come lamentato dal ricorrente, il Tribunale e la Corte d’appello
hanno deciso sulla imputazione originariamente formulata dal Pubblico MiniStero,
senza tener conto della modifica apportata all’udienza del 12 ottobre 2010. In
questa data, infatti, l’imputazione era stata modificata comprendendo, nel capo
1), fatti di bancarotta per distrazione (distrazione di £ 108.434,12, pari al saldo
contabile di. cassa; prelievi indebiti con carta di credito per £ 21.078.097;
distrazione di due immobili di proprietà dell’imputato dandoli in locazione a Di
Carlantonio con contratto simulato) e, nel capo 2), fatti di bancarotta
preferenziale (simulazione di vendita di merce alla Eurocom per £ 51.022.920;
simulazione di vendita alla Eurocom dell’autocarro Iveco tg BA294EK; cessione
alla Eurocom di merce per £ 347.753.652 ed effettuazione di pagamenti a favore
della stessa società per £ 380.063.161. Fatti che azzeravano pressoché
interamente la posizione debitoria della fallita nei confronti della Eurocom sr1).
Non veniva modificato il capo 3), relativo alla bancarotta documentale (teneva le
scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari).
Consegue a tanto che i fatti di bancarotta preferenziale di cui al capo 2) contestati come commessi il 20/9/2001 – vanno dichiarati prescritti, essendo

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che il reato si era prescritto già durante la celebrazione del giudizio di primo

maturato per essi il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei previsto dalla
L. 5 dicembre 2005, n. 251 e non ravvisandosi motivi di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen..

2. Non hanno fondamento, invece, le doglianze concernenti la bancarotta

per

distrazione, nell’imputazione modificata all’udienza del 12/10/2010. In questo
caso il ricorrente si duole del fatto che sia stata ricondotta sotto la previsione
della norma penale la locazione simulata di due immobili (un appartamento e un

sentenza in ordine alle ulteriori ipotesi distrattive (distrazione di £ 108.434,12,
pari al saldo contabile di cassa; prelievi indebiti con carta di credito per £
21.078.097).
Occorre considerare, al riguardo, che il socio illimitatamente responsabile di una
società personale (s.a.s. o s.n.c.), pur non essendo personalmente imprenditore
(tale è la società), è tuttavia soggetto alle disposizioni sul fallimento, sia dal
punto di vista civile (in virtù dell’estensione a lui del fallimento, ex art. 147 L.F.),
sia sotto il profilo penale, in virtù dell’estensione contenuta nell’art. 222 L.F. (Nel
fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le
disposizioni’ del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci
illimitatamente responsabili). Previsione che trova la sua logica spiegazione nel
fatto che anche i beni personali del socio illimitatamente responsabile sono
destinati, sia pure in via sussidiaria, a fungere da garanzia generica per i
creditori, onde assumono rilievo gli atti di disposizione compiuti in frode del ceto
creditorio.
Nella specie, nessun vizio inficia la sentenza impugnata, che ha ravvisato la
distrazione nella locazione simulata di beni personali, trattandosi di • beni
destinati, per la loro appartenenza al fallito, alla soddisfazione dei creditori della
DI.PRAM. sas e illegittimamente sottratti alla procedura (tant’è che si è resa
necessaria apposita azione – promossa dalla curatela – per recuperarli all’attivo
fallimentare).

3. E’ infondata anche la doglianza concernente la sussistenza dell’aggravante
dell’art. 219, comma 1, L.F. (pluralità dei fatti di bancarotta). Non corrisponde a
verità, infatti, che non sia stata contestata a De Fanis la bancarotta
documentale. La semplice lettura dell’imputazione contenuta nella richiesta di
citazione a giudizio rende evidente che a de Fanis erano stati contestati,
originariamente, più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 1) e la
bancarotta documentale (capo 2).
Successivamente, all’udienza preliminare del 12/10/2010, fu rinnodulato il capo
1), distinguendo tra fatti di distrazione (punto 1) e fatti di bancarotta
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garage) di proprietà personale del De Fanis. Nessun appunto muove alla

preferenziale (punto 2), lasciando immutato il capo 2) (quello relativo, appunto,
alla bancarotta documentale).
L’aggravante della pluralità dei fatti non è stata toccata, quindi, dalla
prescrizione della bancarotta preferenziale.

4.

E’

infondata, infine, anche l’ultima doglianza, relativa all’applicazione

dell’indulto: la semplice lettura del dispositivo della sentenza-documento rivela,

5. In conclusione, va dichiarata prescritta la bancarotta preferenziale contestata
all’udienza preliminare del 12/10/2010; vanno rigettati gli altri motivi di ricorso,
concernenti la bancarotta per distrazione (nella misura cristallizzata all’udienza
del 12/10/2010) e la bancarotta documentale. Di conseguenza, la sentenza va
annullata limitatamente alla bancarotta preferenziale e va disposto il rinvio al
giudice a quo – da ravvisare nella Corte d’appello di Perugia – per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di bancarotta
preferenziale contestati all’udienza preliminare del 12/10/2010 perché estinti per
prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia alla Corte di appello di Perugia
per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 19/5/2015

infatti, che la pena è stata dichiarata interamente condonata.

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