Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35695 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35695 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GENNARO ANTONIO N. IL 18/06/1972
avverso l’ordinanza n. 7635/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
1 tte/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor

Data Udienza: 17/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Osserva

Con ordinanza del 19.9.2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli dispose la misura della custodia in carcere nei
confronti di Di Gennaro Antonio, indagato per i reati di cui agli artt.73 e 74
dpr 309/ 90.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame e il
Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 30.10.2012, confermava
l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) la
violazione dell’art.606, co.1, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt.273, co.1, 292
co.2 lett.c) c.p.p. per mancanza di motivazione in riferimento ai gravi indizi
di colpevolezza a carico dell’indagato in riferimento all’ipotesi associativa di
cui all’art.74 dpr 309/90. Il coinvolgimento dell’indagato in un unico
episodio di importazione di stupefacente dall’estero, benché innumerevoli
siano poi i viaggi effettuati e contestati, rende episodica ed isolata la presenza
del ricorrente con ripercussioni evidenti sulla natura del contributo offerto
dal predetto per il conseguimento degli obbiettivi del sodalizio. I pentiti non
sono poi in grado di riferire nello specifico quali piazze siano sotto la
gestione del “sottogruppo” Leonardi, e quindi anche del Di Gennaro. Le
intercettazioni anche se lette congiuntamente non forniscono alcun
chiarimento alla oggettiva e materiale condotta tenuta dal partecipe nel
sodalizio “de quo”; 2) la violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., per la mancanza
e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata declaratoria
di incompetenza territoriale ex art.27 c.p.p. Il fatto che “i correi partivano da (
Napoli per recarsi in Spagna e che la droga era destinata a rifornire anche la
,

piazza di spaccio napoletana” non è circostanza sufficiente ed idonea per
ancorare la competenza in capo al giudice napoletano; 3) la violazione
dell’art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza per il reato di cui all’art.73 dpr 309/90. Il reato fine, in quanto
dotato di piena autonomia abbisogna di elementi indiziari propri e specifici,

invece, è conseguenza esclusiva del ruolo di fiduciario del Leonardi
riconosciuto al Di Gennaro nel sodalizio di cui al capo d). La illogicità e
apparenza della motivazione appare ancora più evidente se rapportata al
coindagato Milone Ciro, per il quale si è ritenuta non integrata la gravità
indiziaria.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura l’ordinanza impugnata in
riferimento al reato associativo di cui all’art.74 dpr 309/90, lamentando
l’indagato l’erronea applicazione della norma citata e la manifesta illogicità
della motivazione, in relazione alla mancanza sia dell’elemento oggettivo che
dell’elemento soggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di
stupefacente. Infatti l’indagato sarebbe coinvolto in un unico episodio di
importazione di stupefacente dall’estero, per cui la sua partecipazione
all’organizzazione sarebbe comunque del tutto isolata e casuale.
Il motivo è infondato.
L’elemento oggettivo del reato di associazione prescinde dal numero di
volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto ad una
delle condotte previste dall’art.73 d.p.r 309/90, essendo invece rilevante
l’associazione e le modalità con le quali il soggetto si inserisce nella stessa;ne
consegue che anche un singolo episodio di importazione è ben compatibile
con la partecipazione all’organizzazione di cui l’imputato si è servito (v., di
recente, Cass.Sez.IV, Sent. n. 45128/2008 Rv. 241927). Anche l’elemento

perché possa essere addebitato al ricorrente. Il ragionamento del giudice,

soggettivo è poi ricavabile dalla stessa consapevolezza da parte dell’indagato
di essersi servito dell’appartenenza all’associazione per la o le attività
compiute. Circa il sollevato vizio di motivazione, rileva quindi il Collegio,
che l’ordinanza impugnata descrive con chiarezza e logicità il quadro
indiziario riguardante la posizione del Di Gennaro, sia attraverso le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che attraverso le intercettazioni

ambientali, il contenuto delle quali “non rappresenta solamente un riscontro
estrinseco e individualizzante nei confronti dell’indagato delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, ma costituisce altresì un elemento dotato di
autonoma gravità indiziaria nei confronti del medesimo”. Le dichiarazioni
dei principali collaboratori di giustizia, che trovano reciproco riscontro,
delineano chiaramente il ruolo svolto da Di Gennaro Antonio in favore di
Leonardi Antonio nella gestione da parte di quest’ultimo di una piazza di
spaccio nel quartiere Secondigliano di Napoli, attività che è continuata anche
nel 2008, quando Leonardi ha creato un’autonoma associazione per il traffico
di sostanze stupefacenti, avente carattere transnazionale. Le conversazioni
captate consentono poi di ritenere agevolmente che “Leonardi Antonio ha
attribuito a Di Gennaro Antonio un ruolo fiduciario all’interno
dell’associazione, tanto da utilizzarlo con ruolo direttivo nella gestione della
piazza di spaccio napoletana e da volergli affidare anche il compito
dell’allargamento dell’associazione in territorio romano”(v.pagg.9, 10 – 15
dell’ordinanza impugnata).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già

discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame in punto di
competenza; la mancanza di specificità del motivo viene rilevata, non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art.591,co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità
(Cass.Sez.IVsent.n. 5191/2000 Rv.216473).

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Il Tribunale ha del resto fornito congrua motivazione delle ragioni del
rigetto della sollevata eccezione di incompetenza, evidenziando che tutti gli
elementi evidenziati nell’ordinanza depongono per ritenere che
l’associazione in questione si è costituita a Napoli, dove ha sede la piazza
principale di spaccio e dove operano quasi tutti gli associati che sono stati
individuati; solo in seguito l’associazione, come risulta dai primi tentativi di

cui alle conversazioni tra il Leonardi e l’indagato, ha cercato di diffondersi
nel territorio romano.
3. Anche il terzo motivo è del tutto generico, e altresì manifestamente
infondato. Circa la gravità indiziaria, il Tribunale ha fornito adeguata e
logica motivazione, evidenziando che sull’autovettura oggetto di controllo e
sulla quale viaggiava l’indagato insieme a Leonardi Felice e Milone Ciro
venne rinvenuta una notevole somma di danaro, oggetto di interessamento
da parte di Leonardi Antonio a cui la somma era riconducibile (v.pag.20
dell’ordinanza impugnata), e che la contestazione di cui al capo e)
(importazione dalla Spagna di circa 10 kg di cocaina nei giorni 6 e 8 marzo
2008) è strettamente collegata a quella successiva di cui al capo f)
(importazione dalla Spagna di circa 10 kg di cocaina nel periodo dal 17 al 19
marzo), essendo entrambi i viaggi corrispondenti nelle modalità ed effettuati
per conto del Leonardi. Né rileva in alcun modo che l’ordinanza sia stata
annullata nei confronti di altro coindagato, dal momento che il Tribunale ha
motivato a riguardo, rilevando l’assenza di qualsivoglia ulteriore risultanza
investigativa nei confronti del Milone, e la non partecipazione dello stesso ad
alcuno degli altri numerosi reati fine contestati ai capi da E a M, e pertanto il
dato della sua presenza sull’autovettura controllata il 6 marzo 2008, in
assenza degli altri elementi che valgono per gli altri soggetti controllati in
tale occasione, non poteva, da solo, implicare la consapevolezza circa la
partecipazione a un’illecita importazione di sostanza stupefacente (v.pag.23
dell’ordinanza impugnata).
Il ricorso va pertanto rigettato. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.Inoltre,
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poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comm
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Cos’ de berato, in camera di consiglio il 17.4.2013

P.Q.M.

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