Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35694 del 25/06/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35694 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSENTINO SALVATORE N. IL 28/08/1970
avverso la sentenza n. 5/2009 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
31/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
.
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
AUIC
che ha concluso per
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;
Udito, per japae civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 25/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Caltagirone, con sentenza in data 31-10-2012, premesso che Salvatore
COSENTINO era stato ritenuto responsabile, con sentenza del Giudice di pace di Caltagirone
del 16-6-2009, del reato di minaccia, venendo viceversa assolto da quelli di ingiuria e
danneggiamento, e che avevano interposto appello le parti civili agli effetti civili, rigettava
tanto l’appello delle predette parti civili, che quello dell’imputato.
mancanza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate con l’appello che non risultavano
prese in considerazione dal tribunale, il quale aveva proceduto ad una autonoma ricostruzione
dei fatti, senza neppure menzionare, se non nel dispositivo, il gravame del Cosentino.
3.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione lamentando come il giudice di appello,
dopo aver ricordato i contrastanti contributi dichiarativi provenienti dagli appartenenti alle due
famiglie antagoniste, avesse apoditticamente privilegiato quelle accusatorie senza compiere
alcuna operazione comparativa tra le une e le altre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.
In effetti la sentenza del tribunale muove dalla premessa che la decisione di primo
grado era stata appellata dalle parti civili Boero e Nigita ai fini della condanna
dell’imputato al risarcimento dei danni conseguenti ai reati dai quali era stato assolto
(ingiuria e danneggiamento), senza alcun riferimento all’appello proposto dal Cosentino
in ordine alla sua condanna per il reato di minaccia.
3.
Né tale omissione risulta sanata nella parte motivazionale della sentenza dal momento
che in essa non solo manca l’esame dei motivi dell’appello dell’imputato, ma la
disamina delle risultanze processuali, peraltro puntualmente richiamate e in parte citate
testualmente, così risultando la loro non univocità, è seguita da argomentazione a
sostegno dell’infondatezza dell’appello delle parti civili.
4.
Solo sul finire della motivazione il tribunale concludeva che la convergenza delle
dichiarazioni testimoniali (quelle della figlia e del genero delle pp.00. e del marito della
nipote di queste ultime) sul punto della pronuncia da parte del Cosentino della frase ‘vi
faccio scoppolare il garage’, dal contenuto intimidatorio, giustificava la conferma della
sentenza in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di
minaccia, con implicita valutazione di infondatezza del suo appello, fino a quel punto
non evocato in alcun modo.
5.
La convergenza delle dichiarazioni dei testi di cui sopra era però valorizzata senza
alcuna indicazione delle ragioni per le quali le dichiarazioni di altri testi (in particolare la
moglie ed il cognato dell’imputato), nonché ulteriori, di segno opposto, pure in
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2.Ricorre l’imputato, tramite il difensore, avverso tale decisione deducendo con il primo motivo
e.
precedenza menzionate nel corpo motivazionale della sentenza, fossero inidonee ad
incidere sulla scelta di privilegiare i contributi dichiarativi provenienti dall’éntourage
delle persone offese.
6. La sentenza merita quindi annullamento -s’intende limitatamente al rigetto dell’appello
dell’imputato, non essendovi ricorso delle parti civili avverso il rigetto dell’appello
proposto dalle stesse- con rinvio al giudice
a quo
per nuovo esame.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.
Roma, 25.6.2014
P. Q. M.