Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35694 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35694 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
FUSIELLO NICOLA N. IL 28/05/1940
FUSIELLO VITO N. IL 25/01/1968
avverso la sentenza n. 2921/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
26/11/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Procuratore Generale in persona del Dot
che ha conc

Data Udienza: 19/05/2015

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. E, Scardacchione, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso,

1.Con la sentenza di cui il epigrafe, la CdA di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha
assolto Fusiello Nicola e Fusiello Vito dai reati loro addebitati perché il fatto non sussiste.
Entrambi sono imputati di concorso in appropriazione indebita aggravata per avere disposto la
destinazione di somma della snc CEM in favore di Fusiello Nicola, per compensi quale
amministratore della detta società, nonché del delitto ex art. 2634 cc per avere venduto
sottocosto immobili di proprietà della predetta snc, procurando un danno alla società ed ai soci
e infine del delitto ex art. 3 D. Lsvo 74/2000.
Ha osservato la CdA che, quanto alla corresponsione del compenso, il fatto che essa non sia
stata documentata (e che non sia stata documentata la relativa autorizzazione) non è
significativo, atteso che l’aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni
assembleari non era obbligatorio, trattandosi di snc e che, comunque, gli stessi querelanti
avevano ammesso che un compenso annuo di euro 18.000 era stato approvato dalla
maggioranza dei soci.
Quanto al reato ex art. 2634 cc, ha rilevato il giudice di secondo grado che non risulta
identificato l’interesse in conflitto, né l’illecito vantaggio o l’altrui danno.
Quanto all’ultimo reato, lo stesso PM di udienza – si legge in sentenza – aveva ammesso la
incompletezza delle indagini.
2.Ricorre per cassazione il competente PG e deduce carenza dell’apparato motivazionale sotto
l’aspetto del travisamento della prova, atteso che la relazione del curatore non è affatto nel
senso inteso dal giudice di secondo grado. La infedeltà patrimoniale si è verificata in quanto i
prezzi di vendita erano di gran lunga inferiori ai valori di mercato. Risulta per altro che,
accanto al prezzo apparente (e ufficiale), gli imputati abbiano incassato assegni “in nero”.
Quanto alla appropriazione indebita, essa si concretizzò nel prelievo della somma di euro
36.000 dal conto corrente della società, in violazione dello statuto che nulla prevedeva in tal
senso. Dunque anche in tal caso, la corte di merito ha travisato gli elementi cognitivi a sua
disposizione.
3.È pervenuta memoria difensiva nell’interesse degli imputati, con la quale si nega la
sussistenza del delitto di infedeltà patrimoniale e si sostiene che il compenso all’amministratore
è sempre dovuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va premesso che nulla ha osservato l’impugnante in ordine alla assoluzione per il reato ex
art. 3 D. Lsvo 74/2000.
2.Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente PG lamenta il
travisamento della prova per erronea interpretazione della relazione del curatore, ma né allega
la necessaria documentazione, cui pure sostiene di far riferimento, né ne indica la collocazione
negli atti, determinando così la mancanza di autosufficienza del ricorso.
È poi appena il caso di rilevare che per entrambi i reati per i quali è stato proposto ricorso,
sarebbe spirato il termine di prescrizione (considerata la approssimazione della data di
presunta consumazione del delitto ex art. 646 cp), con la conseguenza che, mancando
statuizioni civili nella sentenza impugnata, detta sentenza non potrebbe essere annullata per
un ipotizzato vizio di motivazione, in quanto dovrebbe subito farsi luogo alla declaratoria di
estinzione ex art, 129 cpp (si argomeprinta agevolmente da SS.UU. 17179 DEL 2002).

RITENUTO IN FATTO

PQM
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 19. 5. 2015

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