Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35694 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35694 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIRGENTI GAETANO N. IL 03/11/1953
avverso l’ordinanza n. 1822/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
26/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
l tte/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Av

Data Udienza: 17/04/2013

,

0

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Con ordinanza del 20.10.2012, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di Girgenti
Gaetano, indagato per i reati di cui agli artt.110 c.p. 73 dpr 309/90, e 74 dpr
309/90.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il
Tribunale di Bari, con ordinanza del 26.11.2012, confermava l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo la
violazione dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.273, co.1,
292 co.2 lett.c) c.p.p. per errata applicazione della legge penale e mancanza
di motivazione in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato in riferimento alla configurabilità del delitto associativo,
costituendo la realizzazione di una serie di iniziative illecite una situazione
fattuale e giuridica del tutto autonoma e di per sé ininfluente ai fini della
sussistenza del sodalizio. La comunanza di interessi non può essere desunta
dalla mera consapevolezza in ordine all’esistenza dell’associazione da cui il
soggetto si rifornisca. Le negoziazioni, in numero di due e di scarso valore
non hanno avuto, sul piano temporale, quella stabilità e quella ripetizione e
continuità, dimostrative della continuità delle transazioni, tali da proiettare il
rapporto fornitore/ acquirente al di là delle singole operazioni e tali da
dimostrare che i diversi interessi di personale profitto degli acquirenti siano
confluiti nel comune interesse del rafforzamento della struttura associativa.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

Osserva

1. Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di
cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle
scelte in concreto effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti
cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in

particolare, prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura
o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o
dell’appello, valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità e
delle esigenze cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione sui
parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di pericolosità.
Tanto premesso, rileva il Collegio che le doglianze del ricorrente,
laddove censurano la congruità e illogicità dell’argomentare del giudicante,
rispetto alla ritenuta gravità indiziaria, in riferimento al reato di cui all’
imputazione provvisoria, non possono trovare accoglimento.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’ordinanza
impugnata in riferimento ai gravi indizi di reità in ordine al reato associativo,
non risultando “le iniziative ex art.73 dpr 309/90 asseritamente riferibili
all’indagato di tale spessore, stabilità e continuità tali da poter essere oggetto
di ragionevole affidabilità e prevedibilità per la struttura organizzativa di un
associazione, che opera altresì in un’area di mercato estremamente
impegnativa”, è priva di fondamento, dal momento che l’elemento oggettivo
del reato di associazione prescinde dal numero di volte in cui il singolo
partecipante ha personalmente provveduto alla singola attività ex art.73 dpr
309/90, essendo invece rilevante l’organizzazione in cui il soggetto si
inserisce, e pertanto anche un singolo episodio di acquisto o cessione sarebbe
ben compatibile con l’organizzazione in cui l’indagato fosse comunque
inserito. Anche l’elemento soggettivo è poi ricavabile dalla consapevolezza
dell’imputato di essersi servito dell’appartenenza all’associazione per le
singole attività effettuate (v, di recente, Cass.Sez.IV, Sent. n. 45128/2008 Rv.
241927). In punto di fatto, fra l’altro, sia nell’ordinanza genetica che in quella
del Tribunale sono descritti, con puntualità di riferimenti, sia i requisiti i

2

base ai quali è stata ritenuta la sussistenza della associazione per delinquere
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ( base operativa, con
laboratorio per la manipolazione delle partite di droga ed il confezionamento
delle dosi – ruolo ben definiti all’interno del gruppo – trattative con fornitore
ri diversi – contatti transazionali) che la condotta dell’indagato, come emerge
dalle conversazioni captate, chiaramente indicativa del ruolo dallo stesso

aveva il ruolo ben definito di far testare i campioni di sostanze stupefacenti, e
unitamente al Mele era in contatto con plurimi e potenziali acquirenti, la qual
cosa, unitamente all’entità dei quantitativi di sostanze stupefacenti oggetto di
trattativa, è sintomo della stabilità del vincolo. Alla organizzazione
criminosa, con contatti transazionali, il Girgenti ha dato poi il suo contributo
essenziale, nei termini indicati dall’ordinanza impugnata in riferimento ai
numerosi contatti, e agli incontri con i coimputati stranieri, analiticamente
riportati nell’ordinanza e tutti destinati alla compravendita di sostanze
stupefacenti.
Il ricorso va pertanto rigettato. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre,
poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’a ticolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedur penale.
Cos’

berato, in camera di c

rivestito e della stabilità del vincolo. L’indagato, all’interno del gruppo,

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