Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35693 del 31/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35693 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELIS EMANUEL N. IL 04/04/1987
SOLINAS STEFANIA N. IL 10/11/1987
avverso la sentenza n. 279/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 03/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 31/03/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario FRATICELLI, ha concluso
chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Per i ricorrenti, l’avv. Sandro SASSU ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 3 dicembre 2013 la Corte di appello di Cagliari – Sezione Distaccata di

Sassari- confermava la pronunzia di primo grado, emessa dal Tribunale di Sassari, con la
quale Emanuel MELIS e Stefania SOLINAS erano stati condannati per il reato di cui agli artt.

dell’abitazione di Wu Xiaoqun, con violenza sulle cose consistente nell’aver divelto l’inferriata
della finestra”.
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati con atti sottoscritti dai loro difensori.
2.1. Per l’imputato MELIS è stato dedotto il vizio di motivazione per contrasto con gli
atti processuali. In particolare viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto
provata la circostanza della identificazione della proprietaria dell’abitazione in cui è stato
effettuato l’accesso, ritenuto abusivo.
Con un secondo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge per erronea
valutazione degli indizi di colpevolezza. Il MELIS è stato ritenuto responsabile dell’accesso con
danneggiamento alle cose solo perché è stato poi visto uscire dall’abitazione in oggetto. Ciò
per il ricorrente non sarebbe sufficiente a fondare la statuizione di condanna.
2.2. Per l’imputata SOLINAS sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di
motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di violazione di
domicilio. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che proprietaria dell’immobile fosse
Wu Xiaoqun, sebbene in ordine a tale circostanza non fosse stata acquisita una prova.
Censura, quindi, la sentenza che non avrebbe valutato il fatto che nessun accertamento sia
stato fatto per verificare se SOLINAS e Melis fossero proprietari dell’appartamento, così come
nessun accertamento è stato fatto per verificare chi fosse l’effettivo proprietario o il detentore
dell’immobile, così come sarebbe stato riferito dal teste Raffaele Brundu. Vi sarebbe dunque
stato travisamento della prova da parte della Corte territoriale, che peraltro avrebbe trascurato
pure la circostanza che l’appartamento era disabitato.
Con un secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
alla valutazione della prova indiziaria. Anche la SOLINAS, come il Melis, censura la
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità
degli imputati sulla base della sola circostanza che erano stati sorpresi mentre uscivano
dall’abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Tutti i motivi dedotti dai ricorrenti in questa sede reiterano pedissequamente quelli già
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110, 614 commi 1 e 4, cod. pen, per essersi introdotti “senza autorizzazione all’interno

proposti in appello avverso la sentenza di primo grado; e l’esame della sentenza impugnata
consente di ritenere che su di essi è stata fornita adeguata, congrua e logica risposta in
motivazione.
Va ricordato a tal proposito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere

ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice
dell’impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i
tre soli vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto
specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del
merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez.
6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta pertanto di chiara
evidenza che se il motivo di ricorso si limita – come nel caso in esame- a riprodurre il motivo
d’appello, viene meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica
argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento
impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8
maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005,
Giagnorio, rv. 231708).
In conclusione, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d’appello può essere presente nel
motivo di ricorso solo quando ciò serva a “documentare” il vizio enunciato e dedotto con
autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato
con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti,
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del
27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
Nel caso in esame i ricorsi, per quanto già accennato, si limitano a ribadire le contestazioni
mosse in appello alla sentenza di primo grado, senza tener conto del tenore effettivo della
sentenza impugnata e della argomentazioni espresse per superare i rilievi; sentenza che
peraltro va apprezzata per la motivazione congrua ed improntata a criteri di logicità e
coerenza.
2.

Va giusto ulteriormente precisato, con riferimento ai motivi di ricorso finalizzati a

contestare la ricostruzione dei fatti, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di
merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc.
pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura
del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
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senz’altro conforme all’art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l’indicazione delle

estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla
motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal
testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente
indicati; è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza
allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo
oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso
l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio
di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è

Cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude
che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la
motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo,
lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di
norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia
perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio
motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a
ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l’analisi di determinati, specifici
elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).
Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi proposti da entrambi i ricorrenti si limitano a
censurare la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sulla base di erronei accertamenti
sussistente la loro responsabilità per il reato di violazione di domicilio.
Giova, a tal proposito, ricordare che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura
ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte
di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se
riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere
sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6,
n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).
Orbene, va ribadito che l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la
motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento
alla valutazione delle risultanze processuali dalle quali emerge la responsabilità di entrambi gli
imputati.
Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata in punto di responsabilità ha
confermato quella di primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
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affermato che la specificità dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per

travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv.
258438).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2015
Il Presidente

estensore

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