Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35693 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35693 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANAVESIO MASSIMO N. IL 08/06/1956
avverso la sentenza n. 2780/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Se~eacciocie
che ha concluso per
1.4asiz,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2014

FATTO E DIRITTO

al fallimento.
I suddetti titoli erano costituiti da tratte della Daniel Manifattura Italiana Cravatte spa, dal
complessivo importo di oltre 58 mila euro, che l’imputato aveva posto all’incasso sul proprio
conto corrente, il 7 ottobre 2002, e che quindi non aveva restituito alla curatela nemmeno
nel loro controvalore, pur avendo redatto una missiva, il 30 gennaio 2003, nella quale aveva
riconosciuto che si trattava di beni di competenza esclusiva della società, impegnandosi a
restituirli ad essa.
Deduce il difensore
1) la nullità della notifica, all’imputato, della informazione di garanzia , eseguita mediante
la procedura ex art. 169 cpp, risultando che quello si trovava ad un preciso indirizzo
estero. Tuttavia la raccomandata non era stata ritirata e non risulta che la notifica,
eseguita, dunque, a mezzo posta ex art. 170 cpp, si fosse perfezionata con tutte le sue
formalità, compresa quella del doppio avviso previsto dalla I. n. 890 del 1982.
Tale vizio aveva inficiato tutti gli atti successivi, a partire dall’avviso ex art. 415 bis cpp
fino alla fissazione della udienza preliminare e al decreto che dispone il giudizio.
Si tratterebbe, a parere del difensore, di nullità assoluta e insanabile.
Aveva errato il Tribunale nel ritenere che la difesa fosse decaduta dalla possibilità di
proporre la eccezione, che , invece, era stata formulata anche alla udienza preliminare,
senza che si fossero disposte, ad opera del giudice, nuove ricerche, come invece
preteso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 33658 del 2004-2005);
2) la violazione di legge e vizio di motivazione.
La responsabilità dell’imputato era stata affermata alla luce delle dichiarazioni del
curatore che, però, erano risultate confuse e del tutto inadeguate a supportare gli altri
fatti distrattivi contestati, relativamente ai quali l’imputato aveva conseguito, infatti,
l’assoluzione.
Quanto alla residua contestazione, la difesa segnala che non risulta provato che
l’imputato abbia incassato le tratte di cui alla imputazione.
Anche la lettera del ricorrente, sopra menzionata, non dimostrava alcunché perché
faceva soltanto riferimento alla disponibilità di trasferire alla curatela l’importo delle
cambiali se e quando fossero pervenute all’incasso, pagate dal debitore Daniel
Manifattura.
Ciò nonostante , era stato ritenuto sufficiente, per affermare la distrazione del valore
portato dalle cambiali, il possesso del titolo cartaceo, che è altra cosa, posto che “il
titolo documenta solo l’importo del credito che può essere fatto valere in sede civile”.
La Corte aveva cioè inammissibilmente affermato che avrebbe dovuto essere l’imputato
a provare il mancato incasso, così dando vita ad un inversione dell’onere della prova.
In secondo luogo la difesa evidenzia che l’imputato aveva comunque diritto a compensi
per l’opera prestata presso la società poi fallita, compensi per un ammontare
1

Propone ricorso per cassazione Canavesio Massimo, avverso la sentenza della Corte di appello
di Milano, in data 13 giugno 2013 con la quale -a parte la modifica del trattamento
sanzionatorio, portato da tre a due anni di reclusione- è stata ribadita la affermazione di
responsabilità, pronunciata nel 2009, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
L’imputato è stato ritenuto colpevole della distrazione di titoli di credito Daniel Man. It. ,
appartenenti alla Tessitura Orsenigo spa, società dichiarata fallita il 22 novembre 2002, del cui
Consiglio di amministrazione lo stesso imputato era stato Presidente in tutto l’anno precedente

corrispondente alla somma sopra indicata e deliberati dalla società. E di natura
privilegiata, così da far escludere anche la configurabilità del pagamento preferenziale.
In terzo luogo il difensore lamenta la mancata valutazione del nesso di causalità col
fallimento, richiesto dalla sentenza n. 47502 del 2012 della Cassazione.
Lamenta anche la mancata concessione della sospensione condizionale e dei benefici di
leggi, consentiti dalla nuova entità di pena, inflitta in appello.

Il primo motivo è manifestamente infondato.
Si tratta della mera ripetizione di analoga doglianza, sottoposta al giudice dell’appello e da
questi affrontata e risolta con argomentazioni ineccepibili.
La nullità che deriverebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, dalla inesistenza di valida
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, in realtà non sussiste.
La notificazione in questione è stata regalmente effettuata ai sensi dell’art. 169 cpp e cioè
seguendo la procedura prevista per l’imputato che si trovi all’estero.
È stata, cioè, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il disposto della
norma citata e risulta che la raccomandata, come attestato in sentenza e non contestato dal
ricorrente, pur non ritirata dal destinatario, sortì il proprio effetto per compiuta giacenza,
essendo stato anche precisato che l’indirizzo alla quale era stata spedita era lo stesso, in
Parigi, ricavabile dal certificato storico di residenza dell’imputato.
Ha puntualmente già rilevato, questa Corte, che non può essere dichiarato irreperibile ,
l’imputato, residente o dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la
raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’informazione sull’addebito e l’invito a
eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all’ufficio postale, sicché non
occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della
raccomandata equivale ad effettiva ricezione con conseguente perfezionamento della
procedura di notificazione (Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010 )
Rv. 247551).
Irrilevante, per converso, la sentenza citata nel ricorso, la quale attiene all’ipotesi in cui
l’imputato non abbia ricevuto la raccomandata, in tutti i casi nei quali tale eventualità non
dipenda da una sua scelta volontaria.
Il secondo motivo è evidentemente privo di pregio.
Il reato di bancarotta fraudolenta concretamente contestato è quello della distrazione delle
cambiali sopraccitate, rappresentanti altrettanti titoli di un credito destinato a divenire, alla
scadenza, liquido ed esigibile, per un importo di oltre € 58.000.
Nella stessa sentenza, a pagina 1, si dà atto che, dalla documentazione allegata alla relazione
ex articolo 33 legge fallimentare, risulta che il 17 ottobre 2002 l’imputato ha posto all’incasso,
presso la Banca di Roma, sei effetti cambiari della Daniel manifattura italiana cravatte S.p.A.,
con accredito del relativo importo, di euro 58.734,27, sul proprio conto corrente bancario (ff.
40/3, 462/474).
Ne consegue che la critica formulata nel motivo di ricorso si atteggia come sollecitazione ad
una alternativa ricostruzione del merito della vicenda, pretendendo l’impugnante di sostenere
che non vi sarebbe prova in atti del fatto che le cambiali, pur distratte come titolo cartaceo,
non sarebbero anche state poste all’incasso dall’imputato.
Circa l’appartenenza delle cambiali al patrimonio societario, d’altra parte, è stata menzionata la
lettera redatta dell’imputato il quale riconosceva tale circostanza, senza che su tale punto
specifico risultino articolate questione o sollevati dubbi nel ricorso.
2

Il ricorso è inammissibile.

Infine anche la tesi dell’essere stato, il suddetto incasso, giustificato dal credito che l’imputato
vantava per l’opera svolta in favore della società, viene sviluppata nel ricorso come questione
di fatto e non come censura formulata ai sensi dell’articolo 606 cpp, non apprezzabile
pertanto- la prima- in sede di legittimità.
Lo stesso rilievo deve formularsi con riferimento alla tesi, soltanto letteralmente enunciata e
neppure argomentata sia in astratto che con riferimento alla fattispecie concreta, della
necessità della prova del rapporto di causalità tra condotta distrattiva e fallimento.

legge.
Nella sentenza impugnata si ravvisa una ampia motivazione sul fatto che l’imputato non viene
ritenuto meritevole di tali benefici perché anche gravato da un precedente contravvenzionale e
da altro precedente per fatti di bancarotta, rilevanti sul piano della prognosi anche in presenza
della operatività della causa estintiva ai sensi dell’articolo 445 c.p.p.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014

Il Pff nte

il Cons. est.

Manifestamente infondata è la questione concernente il mancato riconoscimento dei benefici di

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