Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35692 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35692 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTE GIOVANNI N. IL 29/05/1989
avverso l’ordinanza n. 1453/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
1 e/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 17/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.Giuseppe Giulitto, che ha concluso per l’accoglimento del

Osserva

Con ordinanza del 20.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bari dispose la custodia cautelare in carcere di Conte
Giovanni, indagato per i reati di cui agli artt.73, 74, 80 dpr 309/90.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il
Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 1.10.2012, confermava
l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) la
violazione dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. per errata applicazione della
legge penale e mancanza di motivazione in relazione agli artt.268 e 309 co.5
c.p.p. e al diritto del difensore di ottenere la trasposizione di tale attività in
copia – inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato rilascio degli atti
richiesti prima dell’udienza avanti al Tribunale del Riesame; 2) la violazione
dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. per errata applicazione della legge penale
e mancanza di motivazione in relazione agli artt.267 e 268 c.p.p.,
inutilizzabilità delle intercettazioni video in assenza dei gravi indizi e della
assoluta indispensabilità delle intercettazioni o necessità delle stesse in
relazione a delitti di criminalità organizzata; 3) la violazione dell’art.606, co.1
lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’esecuzione delle intercettazioni in impianti
esterni alla Procura.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

ricorso.

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l’ordinanza
impugnata in relazione al rigetto dell’eccezione preliminare per il mancato
rilascio di copia delle video-riprese su supporto magnetico, è infondato.
Il Tribunale ha osservato, a riguardo, che la richiesta presentata dal
difensore del Conte al pubblico ministero procedente aveva ad oggetto la

trasposizione di tutte le riprese video effettuate nel corso delle indagini, e che
tale istanza non risultava, così come formulata, espressamente finalizzata ad
un’istanza di riesame; che il pubblico ministero, con provvedimento
motivato in ragione della complessità delle indagini, aveva affidato l’incarico
ad un consulente tecnico concedendo allo stesso un termine di giorni dieci
per la trasposizione delle immagini; che il difensore presente in sede di
conferimento dell’incarico nulla aveva rappresentato in relazione all’urgenza
della richiesta ai fini del procedimento incidentale del riesame; che pertanto
//

non risulta negato alla difesa il diritto di acquisizione di copia degli atti nei

tempi ritenuti congrui dal PM e che il mancato rilascio delle copie, nei
termini compatibili con il procedimento incidentale “de libertate”, non è
addebitabile ad un inadempimento colpevole da parte della pubblica accusa
che, viceversa, ha assicurato alla difesa tale diritto in un tempo congruo
rispetto all’attività tecnica da compiere. La difesa, viceversa, omettendo di far
presente al P.M. la finalità della richiesta e l’urgenza di ottenere le copie in
tempi compatibili con quelli ristretti del riesame non può ora dolersi di non
essere in possesso delle copie per eccepirne l’inutilizzabilità”(v.pag.8
dell’ordinanza).
A ciò aggiungasi che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal GIP nei confronti del Conte è stata eseguita in data 24.8.2012, e che la
richiesta del difensore dell’indagato per l’acquisizione delle copie delle
video-riprese è stata depositata in data 14.9.2012, prima della proposizione
dell’istanza di riesame, ma anche molti giorni dopo l’esecuzione della
disposta misura, e avente ad oggetto per di più tutte le video riprese
effettuate e disposte nell’ambito del procedimento penale. A ciò aggiungasi
che l’urgenza della richiesta non è stata rappresentata né con l’istanza, né in

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sede di conferimento dell’incarico, allorchè il difensore ben a conoscenza del
termine concesso dal pubblico ministero per la trasposizione delle immagini
avrebbe ben potuto rappresentare le proprie esigenze difensive.
Non è pertanto in alcun modo censurabile la motivazione del
Tribunale del Riesame, che – nel rigettare l’eccezione – si è attenuta ai
principi enunciati in materia da questa Corte (S. U, Sent. n. 20300 del

di volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma
dell’art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o
comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia
giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di
un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo per il pubblico
ministero di provvedere in tempo utile a consentire l’esercizio del diritto di
difesa nel procedimento incidentale “de libertate”, ha altresì precisato che, al
fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere a tale obbligo, è del
pari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente
proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali.
2. Anche gli ulteriori motivi

(secondo

e

terzo)

relativi alla

inutilizzabilità delle video riprese effettuate dalla polizia, sono infondati.
Nella fattispecie, le videoriprese risultano effettuate dalla polizia giudiziaria
nel comprensorio abitativo di via Pertini, ove abita la maggior parte dei
sodali di Conte Domenico, e dove si trova il quartier generale dello stesso, e
le immagini registrate documentano quanto accadeva sotto i portici della
strada in corrispondenza del civico 105/E, e pertanto – come rilevato dal
Tribunale – appare evidente che si è trattato di attività di captazione relativa
ad un luogo esterno, aperto al pubblico e non già di un ambiente privato;
tale non possono infatti ritenersi i portici della strada in corrispondenza del
civico 105/E, ove trovasi l’abitazione dell’imputato.
Ne consegue che in ordine a tale genere di attività neppure era
necessaria una specifica autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria,
essendo le riprese in questione sono un mezzo atipico di ricerca della prova,

22/04/2010 Rv. 246908), allorchè ha affermato che la richiesta del difensore

non equiparate dal punto di vista normativo alle intercettazioni telefoniche o
a quelle ambientali ( v . Sez. U, Sent.n. 26795/2006 Rv. 234267)
Il ricorso va pertanto rigettato. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre,
poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articoli 4,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura pe I
Co

liberato, in camera di consiglio il 17.4.2013

ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle

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