Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35691 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35691 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
NAPPO CAROLINA N. IL 05/10/1931
avverso la sentenza n. 5/2013 TRIBUNALE di NOLA, del 06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. g
)
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2014

a

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione, il Procuratore Generale della Corte di appello di Napoli avverso
la sentenza del Tribunale di Noia, in data 6 giugno 2013, che, in sede di appello, aveva
confermato la assoluzione già pronunciata dal primo giudice, nei confronti, tra gli altri, di
Nappo Carolina , in ordine al reato di ingiurie in danno di Bifulco Fioravante, fatto contestato
come commesso il 30 maggio 2009.
La Nappo era stata tratta a giudizio per rispondere appunto dinanzi al Giudice di pace , del
detto reato, consistito nel fatto di aver apostrofato la persona offesa con la frase “sei un uomo
di merda”.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che non fosse piena la prova a carico dell’imputata.
La sentenza di primo grado era stata appellata dalla parte civile e, contestualmente, fatta
oggetto di ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica, ricorso poi
convertito in appello, ai sensi dell’articolo 580 cpp.
In sede di appello , il Tribunale, adito , dunque, sia agli effetti penali che civili, aveva
confermato il primo verdetto, osservando che le dichiarazioni della persona offesa erano
bilanciate da un principio di prova contraria, che l’imputata aveva dedotto per dimostrare che,
al momento dei fatti, si trovava altrove . Lo stesso giudice osservava anche che il teste di
accusa, Donnarumma, era stato impreciso sulla identità di chi aveva pronunciato la frase
offensiva.
Deduce il PG la violazione di legge, sia pur poi adducendo il travisamento della prova in ordine
alla deposizione del teste Donnarumma. Costui aveva reso dichiarazioni accusatorie piene .
Inoltre il Tribunale aveva valorizzato documentazione asseritamente prodotta dalla imputata,
laddove parte di essa era stata prodotta dalla parte civile a sostegno della linea accusatoria.
Il ricorso è inammissibile.
Il PG deduce il travisamento di una dichiarazione testimoniale senza però farsi carico, come
invece la giurisprudenza di legittimità esige, di allegare al ricorso il verbale integrale della
prova dichiarativa che sarebbe stata apprezzata dal giudice del merito in senso opposto al suo
effettivo contenuto.
Costante è invero l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che
deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso
autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, Sentenza n. 26725 del
01/03/2013 Ud. (dep. 19/06/2013 ) Rv. 256723; conformi: N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N.
37368 del 2007 Rv. 237302, N. 16706 del 2008 Rv. 240123, N. 37982 del 2008 Rv. 241023,
N. 6112 del 2009 Rv. 243225, N. 11910 del 2010 Rv. 246552, N. 29263 del 2010 Rv. 248192,
N. 45036 del 2010 Rv. 249035).
La seconda doglianza del resto è ugualmente inammissibile per genericità dal momento che si
limita ad addurre un esempio per sostenere la tesi, comunque non rilevante ai sensi dell’art.
606 cpp, della superficiale lettura degli atti di causa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del PG.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014
il Cons. est.

e

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