Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35690 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35690 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARADISO ANTONIO N. IL 01/04/1960
avverso l’ordinanza n. 229/2012 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
le /sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 17/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Osserva

Con ordinanza del 27.9.2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Melfi dispose la misura degli arresti domiciliari a
Paradiso Antonio, indagato per i reati di violenza privata, sequestro di
persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate, e tentata violenza privata.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, e il
Tribunale del Riesame di Potenza, con ordinanza del 12.10.2012, confermava
l’ordinanza, e – dichiarata l’incompetenza funzionale del GIP presso il
Tribunale di Melfi – ordinava la trasmissione degli atti al P.M. presso il
Tribunale di Potenza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) la
violazione dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.273, co.1,
292 co.2 lett.c) c.p.p. per errata applicazione della legge penale e mancanza
di motivazione in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato in riferimento a tutte le ipotesi per le quali è stata confermata
l’ordinanza cautelare, non essendo stata adeguatamente valutata
l’attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, che, diversamente da
quanto sostenuto dal Tribunale, non sono esenti da contraddizioni; 2) la
violazione dell’art.606, co.1 lett.b) ed e) c.p.p. per errata applicazione della
legge penale e mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione
all’art.630 c.p., avendo il Tribunale avvalorato ai fini del rigetto delle istanze
difensive le dichiarazioni delle persone offese, le quali sono inattendibili, e
non sono estranee alla vicenda denunciata dal Paradiso.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

inammissibile.

Motivi della decisione

1. Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di
Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di

scelte in concreto effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti
cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in
particolare, prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura
o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o
dell’appello, valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità e
delle esigenze cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione sui
parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di pericolosità.
2. Tanto premesso, rileva il Collegio che con il primo motivo di ricorso
si prospettano in maniera del tutto generica valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice del riesame, e vengono
riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Tribunale. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali
e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794), e la mancanza di specificità dei motivi, va poi apprezzata non solo
per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV Sent.
n.5191/2000 Rv.216473). Di contro, il Tribunale del riesame con motivazione
esente da evidenti vizi logici ed esaustiva – dopo aver illustrato le emergenze
investigative – ha indicato i numerosi e gravi indizi nei confronti di Paradiso
consistenti sia nelle dichiarazioni delle parti offese, le quali, plausibili e
coerenti, hanno trovato conferma nelle dichiarazione della moglie di Cornel

merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle

Chieriac, e nell’analisi dei tabulati telefonici, nonché sia nella presenza
nell’azienda agricola del Paradiso della carrucola elevatrice e della spranga
cui hanno fatto concorde riferimento entrambe le parti offese, che nella piena
compatibilità con la ricostruzione dei fatti delle lesioni patite dal Chieriac e
dal Manara, accertate dai sanitari del Pronto Soccorso di Melfi.
2. Con il secondo motivo, in maniera altrettanto generica, vengono

ordine alla qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 2
dell’imputazione provvisoria. Anche sul punto, il Tribunale con ampia e
articolata motivazione, esente da evidenti vizi logici, ha ritenuto la
sussistenza del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, rilevando
che la circostanza che i ricorrenti abbiano agito sulla spinta emotiva
determinata dal furto del trattore subito dal Paradiso non è idonea ad
escludere l’astratta sussistenza del reato in questione, e che nella vicenda in
esame manca qualsiasi proporzione tra l’evento subito dal Paradiso e la
condotta illecita posta in essere nei riguardi del Chieriac (privazione della
libertà, violenza e minacce).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle
ocessuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammend
erato, M camera di consiglio il 17.4.2013

riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Tribunale, in

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