Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35690 del 03/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35690 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ABRONZO RENATO N. IL 10/11/1961
MARUZZELLA LAURA N. IL 28/11/1963
avverso la sentenza n. 3649/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/03/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità dei
ricorsi;
udito per gli imputati, l’avv. Sergio Menna, che ha concluso riportandosi
ai ricorsi e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 3.4.2013 la Corte di Appello di L’Aquila
confermava la sentenza in data 15 marzo 2010 del Tribunale di Teramo,
Sezione Distaccata di Giulianova, con la quale D’Abronzo Renato e Maruzzella

dei danni in favore delle parti civili, per i reati, il primo, di cui agli artt. 582,
585 e 612 c.p. in danno di Palumbo Antonio e Serappo Anna e, la seconda, di
cui agli artt. 582, 585 c.p. in danno di Veliu Klodjana.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del
loro difensore di fiducia, lamentando l’inosservanza, o erronea applicazione
della legge penale, mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606, primo comma,
lett. b) ed e) c.p.p., avendo la Corte territoriale considerato, al fine della
responsabilità degli imputati, solo le dichiarazioni delle persone offese
omettendo, invece, di valutare gli elementi contraddittori emersi; infatti, gli
unici elementi di prova indicati in sentenza nei confronti degli imputati sono
costituiti dalle testimonianze delle parti civili che, tuttavia, sono
contraddittorie tra di loro ed in contrasto con le dichiarazioni
precedentemente rese ai carabinieri a S.I.T. e con altri elementi in atti ed, in
particolare, non è stato valutato che: – le dichiarazioni rese dal teste
Palumbo, all’udienza del 6 luglio 2009, differiscono dal contenuto delle s.i.t.
innanzi ai Carabinieri di Mosciano, essendo le due ricostruzioni del fatto
completamente divergenti; -la teste Serrapo non ha confermato la dinamica
del fatto, avendo riferito di aver sentito un colpo alla schiena, di essere
svenuta e di non ricordare altro, se non il D’Abronzo con il martello e alla
domanda se fosse inciampata accidentalmente sulla fioriera in cemento
armato restava perplessa, sicchè se a ciò si aggiunge l’instabilità fisica della
teste, ammalata di sclerosi multipla e parzialmente deambulante, risulta
evidente come le lesioni siano conseguenza di una caduta; -il certificato della
Serrapo del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giulianova del 30/8/2007 reca
espressamente quale diagnosi

“riferita aggressione con trauma contusivo

dell’emitorace posteriore destro. Frattura della decima costa”,

ma una

martellata non produce una contusione e la frattura di una costola, ma una
ferita lacero contusa; -il teste m.11o Gentile segnalava che già

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Laura venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento

nell’immediatezza dei fatti erano emerse delle contraddizioni nelle varie
testimonianze rese e, soprattutto, non confermava la presenza del martello,
ma unicamente di un “pezzo di legno”, consegnato, probabilmente da una
delle parti, sicchè non essendo stato rinvenuto, né descritto dai testi, tale
arnese, resta oscuro il suo effettivo utilizzo per commettere il reato; -la
frattura del dito e la contusione al torace riportate dal Palumbo non sono
compatibili con le dichiarazioni dal medesimo rese; -la teste Veliu afferma di
essere svenuta per le percosse e di aver riportato colpi alla testa, ma nella
refertazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Giulianova, emergono lesioni

giudiziarie penali innanzi al Giudice di Pace di Giulianova a dimostrazione
dell’elevatissimo indice di litigiosità tra esse; tali contraddizioni avrebbero
dovuto indurre a richiedere la presenza di riscontri esterni ed un più rigoroso
controllo di attendibilità delle dichiarazioni, in sé insufficienti, per
l’affermazione di responsabilità degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
1.

Va premesso che, successivamente alla sentenza impugnata, è

maturata la prescrizione per i reati ascritti agli imputati, ma non può farsi
luogo

alla

relativa

declaratoria

risultando

i

ricorsi

inammissibili.

Vanno all’uopo richiamati i principi espressi da questa Corte, secondo i quali in
presenza di una causa estintiva del reato, quale la prescrizione maturata dopo
la statuizione oggetto di ricorso, è preclusa l’applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p. nel caso in cui la impugnazione sia
manifestamente infondata (Sez. un., n. 32 del 22/11/2000) non potendo
considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Sez. IV,
11/06/2013, n. 31344; Sez. III, n. 40743 del 02/04/2013).
2. I ricorsi in esame sono volti a sollecitare inammissibilmente una nuova
e più favorevole valutazione del compendio probatorio da parte di questo
giudice di legittimità, su cui la Corte territoriale si è espressa con valutazioni
logiche e pertinenti, all’esito di una completa disamina delle emergenze.
Non è, invero, compito di questa Corte ripetere l’esperienza conoscitiva del
Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a
dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della
motivazione del giudice di merito; incompiutezza che derivi dal non aver
tenuto presente

fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della

decisione impugnata. La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo
sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata,
alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori
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diverse; -tra le parti civili e gli imputati vi sono state diverse vicende

di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il
senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e
insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del
processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati
autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua la motivazione (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081;
Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed

3.Le deduzioni relative alla contradditorietà tra le dichiarazioni rese dalle
p.o. e le ulteriori emergenze in atti sono state svolte in violazione della regola
dell’autosufficienza del ricorso, a termini della quale, quando la doglianza
abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si
assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la
validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale
contenuto degli atti specificamente indicati, posto che anche in sede penale oltre che in sede civile- deve ritenersi precluso alla Corte l’esame diretto degli
atti del processo (Sez. II, 11/10/2013, n. 934).
4. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata sì presenta
immune da censure, quanto alla valutazione delle dichiarazioni delle p.o..
Giova in proposito premettere che la valutazione della credibilità della
persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste
contraddizioni (Sez. I, n. 33267 del 11.6.2013). Le dichiarazioni della parte
offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e
dell’attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis e tra le più recenti Sez.
4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011,
C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, dep.2011, L. C., Rv.
249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). Il vaglio
positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere in tal caso più penetrante
e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di
qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola
come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di
credibilità oggettiva e soggettiva.
4.1.0rbene, nel caso in esame i giudici di merito senza illogicità hanno
tratto elementi di responsabilità a carico dell’imputata Maruzzella dalle

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altri), situazione questa non ravvisabile nella fattispecie in esame.

dichiarazioni rese dalla persona offesa Veliu Klodjana, ritenute credibili ed
attendibili risultando chiare, lineari e dettagliate nello svolgimento dei fatti,
laddove la predetta ha precisato di avere visto la Maruzzella con un bastone in
mano e di avere subito percosse e bastonate da quest’ultima, nonché di avere
cercato di proteggersi la testa dai colpi inferti, trovando tale narrato pieno
riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Palumbo Antonio, nonché in quelle
rese dalla teste Rexepia Adige, oltre che nelle certificazioni mediche prodotte,
dalle quali emerge una diagnosi compatibile con le riferite lesioni, tenuto pure
conto di quanto riferito dalla teste sul suo tentativo di proteggersi la testa dai

Gli elementi a carico del D’Abronzo sono stati tratti, invece, dalle
deposizioni testimoniali rese dalle persone offese Palumbo Antonio e Serappo
Anna, le quali, per alcune circostanze, hanno trovato riscontro nelle
dichiarazioni rese da Di Sabatino Alessio, nonché nei certificati medici prodotti
dal P.M. e nelle diagnosi in essi riportate, compatibili con la descrizione dei
fatti riferita dalle predette persone offese, atteso che entrambe hanno, tra
l’altro, subito la frattura della decima costola, a dimostrazione dell’identità
delle modalità seguite dall’aggressore e dell’oggetto utilizzato dal medesimo.
4.2. I giudici di merito, poi, hanno evidenziato come non possano
ritenersi idonee a determinare l’inattendibilità del narrato del Palumbo, le
divergenze con quanto dal medesimo precedentemente dichiarato ai
Carabinieri in sede di sommarie informazioni, così come evidenziato dal
difensore del D’Abronzo nell’atto di appello, riferendosi esse a circostanze
alquanto secondarie e non particolarmente rilevanti e, comunque, quanto
riferito in udienza dal Palumbo appare sostanzialmente conforme a quanto dal
predetto dichiarato nella denuncia querela sporta oralmente il 26/11/07
dinanzi ai Carabinieri di Mosciano S. Angelo, il cui verbale è stato prodotto dal
P.M.. Inoltre, la teste Serappo, se da un lato non ha visto l’imputato sferrarle
il colpo, ha, tuttavia, riferito di avere visto il medesimo salire le scale con un
martello in mano, di avere sentito all’improvviso una botta, di essersi ritrovata
a terra e di essersi svegliata in ambulanza ed anche il teste Palumbo ha
dichiarato di aver visto la moglie a terra e l’imputato vicino con il martello in
mano, il quale proferiva nei suoi confronti la frase “le ho date a tua moglie ed
adesso te le do pure a te”, mentre il teste Gentile Paolo, maresciallo dei
Carabinieri intervenuto nell’occasione, ha confermato che, in relazione
all’accaduto, furono acquisiti degli utensili, fra cui un pezzo di legno.
4.3. In tali valutazioni, invero, non è dato ravvisare vizi motivazionali,
essendo logiche e congrue nell’argomentare, a fronte delle doglianze svolte in
questa sede, ripetitive di quelle analizzate dalla Corte territoriale.
4

colpi.

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli
imputati la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.

p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 3.3.2015

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