Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3569 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3569 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
VINCENTI NICOLO’ N. IL 18/09/1941
avverso il provvedimento n. 56/2012 GIUDICE DI PACE di
CALTAGIRONE, del 21/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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(-■ Le: d-

Uditi difensor Avv.;

i ry.G. i.51..

Data Udienza: 20/12/2013

Vincenti Nicolò propone istanza di rimessione con riferimento al procedimento n.691/11 r.g.,
pendente dinanzi al Giudice di pace di Caltagirone (dott. Giacomo Ciffo) per il reato di cui
all’art.594 c.p., assumendo che i giudici di pace Avv. Concetta Rinnone e Avv. Lodato Susanna
erano stati dal presidente del tribunale autorizzati ad astenersi < dal trattare procedimenti (civili e/o penali) in cui è difensore o parte il sottoscritto Avv. Nicolò Vincenti>, per motivi tuttavia non

legge negli atti allegati alla presente istanza>.
Dagli allegati all’istanza — sostiene il Nicolò — erano ricavabili i motivi di legittimo sospetto in
ordine alla libera determinazione del Giudice di pace dott. Ciffo nel processo in questione, nonché
, per cui si chiedeva la rirnessione del processo ad altra sede giudiziaria.
Osserva la Corte che la richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo
corredata dalle necessarie specifiche ragioni legittimanti la richiesta di una translatio iudicii,
affidate invece — secondo l’espressa indicazione del richiedente – ad una .
Come, infatti, statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (28 gennaio 2003, n.13687), l’istituto
della rimessione ha carattere eccezionale, °implicando una deroga al principio costituzionale del
giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione
restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti
per la translatio iudicii.
Per ‘grave situazione locale’ hanno precisato le Sezioni unite — deve intendersi un fenomeno
esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge
e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un
pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario della sede in

, ma che < sono invece conseguenti a quanto si • cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, e i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Nel caso di specie, invece, nessun elemento il richiedente ha evidenziato in termini che possano far ritenere turbata l'imparzialità del giudice ovvero quella di determinazione delle persone che Nicolò limitato a prospettare una possibile non imparzialità del giudicante in termini del tutto generici ovvero adducendo censure di invalidità di atti processuali — per come è dato comprendere dalla lettura degli allegati, che per la maggior parte peraltro si riferiscono a soggetti diversi dal giudice dott. Ciffo - che devono trovare il loro esito nella competente sede dibattimentale. Alla declaratoria di inammissibilità del!' istanza segue la condanna dell' istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile l' istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 20 dicembre 2013 IL CSIGLIER 0-e Insore IL PRESIDENTE 14, //7,11k partecipano al processo a cagione di gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili, essendosi il

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