Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35689 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35689 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUZZO FRANCESCO N. IL 13/09/1956
avverso la sentenza n. 462/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in perspr91Do.ttI
che ha concluso per ,f ,`A.1~/144′ h, itu 11: L.3

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 30/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 27 novembre 2012, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 aprile 2011 che aveva
condannato Guzzo Francesco per i delitti di lesioni personali e danneggiamento in

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a)

una violazione di legge e una motivazione illogica in merito

all’affermazione della penale responsabilità, basata sulle dichiarazioni della parte
offesa;
b) la mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo si osserva come, sebbene in tema di giudizio di
Cassazione, in forza della novella dell’articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett.
e), introdotta dalla Legge n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di
travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di
un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la
valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel
caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in
sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d’appello, per rispondere alla
critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo Giudice (v. Cass. Sez. IV 3 febbraio 2009 n. 19710).
Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso
materiale probatorio già sottoposto al Giudice di primo grado e, dopo avere
preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione di
penale responsabilità.
Può, inoltre, osservarsi come la Corte territoriale abbia fondato la propria
decisione soprattutto, ma non esclusivamente, sulle dichiarazioni della parte
offesa per cui ha seguito il pacifico insegnamento di questa Corte avendo,
vieppiù, corroborato con altre dichiarazioni testimoniali e con la certificazione

1

danno di Moretti Nicola.

medica tali accertamenti in fatto che questa Corte di legittimità non può
rimettere in discussione per quanto dianzi espresso.
La mera lettura delle pagine 2 e 3 dell’impugnata decisione permette di
acclarare come i Giudici dell’appello abbiano sottoposto al necessario vaglio di
attendibilità le dichiarazioni della parte lesa.
Invero, questa Suprema Corte, in tema di valutazione della deposizione
della persona offesa, ha affermato che le dichiarazioni della parte offesa possono

purché sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità, senza la necessità
di riscontri esterni (v. di recente, Cass. Sez. Un. 17 luglio 2012 n. 41461).
3. Quanto all’ultima doglianza, relativa alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che: “ai
fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è
sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi
indicati dall’articolo 133 cod.pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime” (v.
di recente, Cass. Sez. II 18 gennaio 2011 n. 3609).
Nella specie il Giudice a quo ha confermato il negativo giudizio già
espresso dal primo Giudice sulla base della “brutalità della condotta, l’entità delle
lesioni e la sproporzione del movente”.
4. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile,
liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato,

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