Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35689 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35689 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Cardinale Antonio, nato a Palermo il 13/03/1959
avverso l’ordinanza del 04/05/2015 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Angelo Formuso per il ricorrente, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 04/05/2015 ha respinto il
riesame proposto da Cardinale Antonio avverso il provvedimento dell’08/04/2015
di applicazione degli arresti domiciliari, in relazione all’imputazione di cui all’art.
314 cod. pen. reato consumato in concorso con terzi, attraverso l’appropriazione
di beni di consumo della società R.A.P. spa, ex AMIA, società partecipata del
comune di Palermo, addetta al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
2. La difesa nel suo ricorso deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla mancata
argomentazione sulle eccezioni in fatto proposte con memoria dinanzi al
Tribunale, che non hanno costituito oggetto di valutazione.
In particolare, si rileva che nessuna argomentazione è stata offerta
all’osservazione dei fatti del 06/08/2014 sulla presenza di gasolio nei bidoni presi
dall’interessato, che il filmato non consentiva di ritenere previamente riempiti;
nell’episodio del 20/09/2014, ove si visionava il prelevamento di contenitori di
cartone, sul cui contenuto non era stato acquisito alcun elemento; del

Data Udienza: 07/07/2015

24/09/2014, ove i beni appresi non venivano portati luogo di pertinenza
dell’interessato o della moglie, contrariamente a quanto ritenuto; del
28/09/2014, ove i bidoni presi venivano collocati su mezzo aziendale,
circostanza che non dimostrava l’appropriazione; del 03/10/2014, quando
l’interessato si pone alla guida di un’autovettura di servizio per recarsi in luogo di
cui non è provata l’estraneità rispetto alle esigenze di lavoro, mentre la

gasolio risulta attività alla quale il ricorrente era rimasto estraneo; il 09/10/2014
non era dato comprendere cosa fosse contenuto nei pacchi che risulterebbero
rilevati dal Cardinale.
Tutti gli elementi illustrati non erano stati esaminati, malgrado la loro
idoneità ad incidere sulla gravità indiziaria, aspetto sul quale l’argomentazione
del Tribunale si era sviluppata con esclusivo riferimento a quanto espresso
nell’ordinanza impositiva.
3. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla contestazione di
sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio nell’agente, essenziale
per la configurazione del reato, riconosciuta esclusivamente in ragione della
natura concorsuale dell’attività, ai sensi dell’art. 117 cod. pen. poiché riferibile ai
concorrenti, indiscussa la natura delle mansioni d’ordine svolte dal Cardinale, e si
rileva che tale interpretazione non ha considerato l’assenza di elementi indicatori
sul previo concerto, finalizzato all’intervenuto impossessamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I rilievi di carenza di motivazione dell’ordinanza, con riguardo alle
osservazioni specifiche svolte nella memoria difensiva, e riassuntivamente
riportate in narrativa non considerano la natura del giudizio cautelare, che si
ferma ad una valutazione di elevata probabilità degli elementi indicativi del
reato, e non può fisiologicamente raggiungere determinazioni in termini di
certezza. Cosicché nella specie, a fronte della presenza di filmati attinenti al
prelevamento di fusti o cartoni dalla sede di lavoro dell’interessato, e della
mancata indicazione fornita da questi nel corso del suo interrogatorio in merito
alla funzione di tali trasbordi, pur in assenza di merce all’interno dei contenitori,
le manovre osservate risultano idonee a dimostrare l’intervenuta appropriazione
dei beni, sia sulla base di una valutazione di comune esperienza, riguardante
l’inutilità di ripetute acquisizioni di contenitori vuoti, sia in forza delle conferme
ricavabili dalle intercettazioni disposte, che davano conto di una raccolta di
ordinazioni da terzi, cui il Cardinale prontamente forniva assicurazione.

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Cessazione sezione VI, rg. 24599/2015

contestuale attribuzione al coindagato Vella dello svuotamento del colonnina di

I dati di fatto richiamati, compiutamente evidenziati nell’ordinanza
impugnata, anche con riferimento ad alcuni degli episodi contestati
dall’interessato nella memoria, e a altri su cui non è stata sviluppata
l’argomentazione difensiva risultano idonei a fondare la gravità indiziaria, sia
sula base di una valutazione degli accadimenti sulla base dell’id quod plerumque
accidit, che in forza delle conferme alle chiavi di lettura accusatorie, rivenienti

provvedimento impugnato. Le argomentazioni poste a sostegno della
ricostruzione risultano complete, anche alla luce delle puntualizzazioni contenute
in memoria, queste ultime finalizzate a porre in dubbio la possibilità di sostenere
la ricostruzione accusatoria con riguardo solo ad alcuni degli episodi registrati, di
cui si contesta la portata dimostrativa in termini generici.
Bisogna specificare per completezza, in conseguenza della contestazione
svolta nel ricorso sul punto, che dal provvedimento impugnato non emerge una
attribuzione all’interessato della titolarità dei locali di via del Mille dove risultano
trasportati alcun beni sottratti, dandosi atto in esso esclusivamente
dell’estraneità dell’immobile alle pertinenze della società, situazione sufficiente a
correlare il rilascio dei beni appresi in quel luogo a finalità estranee a quelle di
servizio.
3. Del pari infondato risulta il rilievo in diritto dell’impossibilità di
qualificare la condotta contestata quale peculato, per la mancanza della qualità
di incaricato di pubblico servizio nel Cardinale, che risulta pacificamente svolgere
mansioni d’ordine.
Invero emerge dal provvedimento impugnato che sia dalle riprese, che
dal contesto comunicativo registrato, risulta garantita una piena collaborazione
tra i dipendenti indagati nell’appropriazione sistematica delle utilità della società,
ed in particolare sono state individuate ed analizzate specifiche condotte di
collaborazione offerte da Cardinale ai suoi colleghi che rivestono la qualità
richiamata; questi, conseguentemente risulta aver assicurato con l’azione svolta
una fase essenziale per la definitiva acquisizione del bene di pertinenza dell’ente
pubblico, condotta che si qualifica nella forma concorsuale ed impone
l’applicazione dell’art. 117 cod. pen, con l’estensione della disciplina del reato
proprio anche ai concorrenti che non posseggono la qualifica essenziale alla
configurazione del reato.
Il dato di fatto, analiticamente ricostruito nell’ordinanza impugnata,
consente di escludere la fondatezza dell’eccezione sul punto, ed impone, anche
sotto questo profilo, il rigetto del provvedimento impugnato.

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Cassazione sezione VI, rg. 24599/2015

dalle intercettazioni captate, delle cui risultanze si è reso pienamente conto nel

4. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 07/07/2015

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