Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35689 del 04/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35689 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORAZZI ARISTIDE N. IL 12/07/1955
avverso l’ordinanza n. 130/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 30/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
JL.
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. .t.,,: i s
,, sz.,

Udit i difensor Avv.;

eL,

Data Udienza: 04/04/2013

I. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso ha
dichiarato inammissibile la richiesta di revisione , presentata da Aristide
Corazzi , della sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. dal
Tribunale di Ancona ,il 25.9.1995.
1.1 Avverso tale provvedimento, ricorre per Cassazione, personalmente,
Corazzi ,chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo la manifesta
illogicità della motivazione e l’inosservanza delle norme processuali stabilite a

di revisione della sentenza di patteggiamento debba applicarsi il criterio di
giudizio disposto dall’art.129 cod.proc.pen. e non quello di cui all’art.631
cod.proc.pen. che ammette il giudizio di revisione in base a prove non solo
nuove ma anche preesistenti e non valutate dal giudice del
patteggia mento.
1.2 Avverso il parere del P.G. , che richiamando la giurisprudenza prevalente
di questa Corte , ha chiesto il rigetto del ricorso, il difensore avv. Antonio
Fiorella ha depositato note di replica, a sostegno del ricorso di Corazzi .
2. Il ricorso non é fondato.
2.1 In tema di revisione ,le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
n.624 del 2001 avevano affermato che per prove nuove rilevanti a norma
dell’art. 630 c.p.p., lett. e) ,ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza di
revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza
definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche
quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate
neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o
ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che
l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento
processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai
fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario
2.2 Tale principio , che trova logico fondamento per

il rito ordinario ,

incentrato sulla valutazione delle prove , non è altrettanto logicamente
conciliabile con la struttura del rito patteggiato ove

non vi è spazio per

l'”acquisizione” di prove in senso tecnico essendo la funzione del giudice, una
volta esclusa

l’applicazione dell’art. 129 e valutata

positivamente la

legittimità dell’accordo, limitata al controllo di congruità della pena .
2.3 In altri termini, la giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che
la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. ha conservato la

pena di nullità, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che al giudizio


propria peculiare natura pur dopo la espressa previsione della sua
assoggettabilità a revisione , contenuta nell’art. 629 cod. proc. pen., nel testo
modificato dall’art. 3, comma primo, della legge 12 giugno 2003 n. 134, per
cui rimane valido il principio che essa non implica un accertamento della
penale responsabilità dell’imputato, con relativo obbligo di motivazione, ma
richiede solo la verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità previste
dall’art.129 cod. proc. pen . (Sentenza n. 28192 del 2004 rv 228857)
2.4 Partendo da tale convincente constatazione la giurisprudenza prevalente
di questa Corte ha ritenuto inammissibile l’istanza di revisione della sentenza
applicativa di pena patteggiata, proposta a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c),
allorché sia fondata su elementi preesistenti alla pronuncia, già conosciuti o
conoscibili dal condannato, poiché questi, avendo rinunciato per la scelta del
rito a farli valere nel giudizio ordinario, non può dedurli con l’impugnazione
straordinaria (Sez. 7^, 25 ottobre 2006, Barranca , Sez. 2^, 4 maggio 2007,
Bettero; in senso contrario Sez. 5, 24 novembre 2009, Zitouni Nourredine) , e
che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la
sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di
queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, e
pertanto esse

devono consistere in elementi tali da dimostrare che

l’interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell’art.
129 cod. proc. pen., sìccome applicabile nel patteggiamento. (sentenza n.
31374 del 2011rv 250684)
2.5 Nel caso in esame la Corte di merito si é rifatta proprio a tali principi
affermando che la rivisitazione delle prove dichiarative , già agli atti del
procedimento ex art.444 cod.proc.pen., in senso più favorevole all’imputato
formulata nel procedimento civile relativo alla risoluzione del rapporto di
lavoro, non avevano alcuna autonoma pregnanza rispetto al giudicato penale,
tanto più che quel giudizio civile aveva solo ipotizzato una diversa
qualificazione, sempre in termini di illecito penale, giuridica del fatto , tale da
escludere in radice ogni rivisitazione.
3. Alla luce dei suddetti principi il ricorso deve essere rigettato: al rigetto
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

1,

proces uali
Così d

a, camera di consiglio del 4 aprile 2013

h.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA