Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35688 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35688 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
PISANO GENNARO N. IL 08/08/1973
avverso la sentenza n. 221/2012 GIUDICE DI PACE di AFRAGOLA,
del 23/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4,
che ha concluso per i igtmutA,
Ali./mío Ott

fitdi.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Afragola ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Pisano Gennaro per i reati di ingiurie e lesioni personali per
intervenuta remissione di querela.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli sostenendone la nullità
per carenza di sottoscrizione del giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La mancanza della firma del giudicante, non giustificata espressamente
dal suo impedimento legittimo, determina la nullità della sentenza ai sensi
dell’articolo 546 cod.proc.pen., comma 3.
Quanto agli effetti dell’annullamento, va precisato che, ai sensi
dell’articolo 185 cod.proc.pen., comma 1, la nullità di un atto rende invalidi gli
atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma non incide sulla
validità degli atti antecedenti.
Non può, perciò, esser disposto un nuovo giudizio, dato che il
procedimento risulta essersi svolto correttamente sino all’emanazione del
dispositivo letto in udienza il 23 aprile 2013.
L’effetto dell’annullamento della sentenza-documento è, dunque,
costituito soltanto dalla necessità di rinnovazione dell’atto nullo ai sensi
dell’articolo 185 cod.proc.pen., comma 2, che nel caso in esame non può che
avvenire ad opera del Giudice a quo, non potendo questa Corte provvedervi
direttamente.
Il processo deve dunque regredire, secondo quanto stabilito
espressamente dall’articolo 185 cod.proc.pen., comma 3, allo stato e grado in cui
si è verificata la nullità rilevata, affinché il Giudice che ha emesso l’atto
dichiarato nullo possa redigere la nuova sentenza sottoscrivendola regolarmente.
Ritornato nella fase post-dibattimentale, il processo riprenderà quindi il
suo corso ai sensi dell’articolo 548 cod.proc.pen., mediante un nuovo deposito in
cancelleria della sentenza (v. Cass. Sez. H 9 dicembre 2010 n. 43788 e Sez.Un.
20 dicembre 2012 n. 14978).

1

2.

P.Q.M.

la Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di
Afragola per la rinnovazione della sentenza.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

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