Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35688 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35688 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone
avverso la sentenza emessa il 24 febbraio 2012 dal giudice di pace di Caltagirone nei confronti di
VINCENTI Giovanni n. Caltagirone il 25 dicembre 1938

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio;
osserva:

Data Udienza: 05/07/2013

2.-

Con sentenza in data 14 febbraio 2012 il giudice di pace di Caltagironeha dichiarato, ai sensi
dell’art.129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di Vincenti Giovanni, previa separazione
degli atti che lo riguardavano, in ordine al reato di danneggiamento commesso in Caltagirone il 25
novembre 2009 e consistente nella rottura del cerchietto del vano tecnico in cui era alloggiato il
serbatoio di proprietà di Vincenti Nicolò.
Secondo il giudice di pace, che richiamava la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte
emessa ordinanza di archiviazione, a seguito di opposizione alla richiesta del pubblico ministero da
parte della persona offesa, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone in
data 24 maggio 2011. Di conseguenza vi sarebbe stata, “duplicazione della stessa iniziativa penale
da parte del medesimo Ufficio Requirente”.
Avverso la predetta sentenza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione. Con
il ricorso si deduce:
1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il provvedimento di
archiviazione in data 24 maggio 2011 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Caltagirone , emesso nel procedimento n.779/2010 mod.21, non riguarda il reato di danneggiamento
oggetto del presente procedimento e, comunque, la preclusione prevista dall’art.649 c.p.p. non
opera nel caso in cui sia stato emesso decreto di archiviazione, non assimilabile a sentenza divenuta
irrevocabile:
2) l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art.649 c.p.p.
in quanto “la normativa europea, posta dall’art.54 della Convenzione del giugno 1990 di
applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, richiede per l ‘operatività della
preclusione per precedente giudicato una sentenza o un decreto penale divenuti irrevocabili, non
potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento
rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall’autorità giudiziaria straniera”

Il ricorso è fondato.
La Corte rileva che effettivamente l’ordinanza di archiviazione emessa il 24 maggio 2011
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone nell’ambito del procedimento
n.77912010 R.G.not.reato non riguarda il reato di danneggiamento oggetto del procedimento
definito dal giudice di pace di Caltagirone con la sentenza impugnata. Al di là della menzione nella

n.34655 del 28 giugno 2005, il fatto ascritto all’imputato era il medesimo in ordine al quale era stata

;

parte introduttiva dell’ordinanza di archiviazione dell’art.635 c.p., la motivazione del giudice per le
indagini preliminari non si sofferma sul reato di danneggiamento, che nemmeno nella richiesta di
archiviazione del pubblico ministero in data 25 novembre 2010 era stato preso in considerazione.
Infatti dagli atti allegati al ricorso risulta che in data 12 aprile 2010, ben sette mesi prima della
richiesta di archiviazione, il pubblico ministero nell’ambito dello stesso procedimento aveva
disposto “stralciarsi dal presente procedimento i reati di cui agli artt.612 e 635 c.p. e,
costituito da copia degli atti del procedimento penale in epigrafe indicato”. Pertanto in ordine al
reato di danneggiamento ascritto a Vincenti Giovanni (nonché in ordine al reato di minacce ascritto
a Floridia Francesco e Furci Francesco) il pubblico ministero ha proceduto separatamente
esercitando l’azione penale, formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato
(nonché del Floridia e del Furci in ordine al reato di minaccia) dinanzi al giudice con atto del Z5

Vaujitti Z.0140 (4 4 k) . Ne consegue che l’azione penale è stata esercitata dal pubblico ministero nei
confronti di Vincenti Giovanni in ordine al reato di danneggiamento, per la prima e unica volta,
con la citazione dell’imputato dinanzi al giudice di pace di Caltagirone, in data anteriore alla
richiesta di archiviazione rivolta al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone
in ordine ai residui reati di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art.439 c.p.) e di
violazione di domicilio (art.614 c.p.). Nessuna efficacia preclusiva ai sensi dell’art.649 c.p.p.
peraltro, indipendentemente dalle ulteriori considerazioni contenute nel ricorso, poteva essere
attribuita a detta ordinanza, riguardante fatti diversi da quelli oggetto del procedimento pendente
dinanzi al giudice di pace.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con trasmissione degli atti al giudice di pace di
Caltagirone in persona di giudice diverso, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Caltagirone, in
persona di giudice diverso, per nuovo giudizio.

conseguentemente, iscriversi autonomo procedimento penale a mod.21 bis, il cui contenuto sarà

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