Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35687 del 07/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35687 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Romano Salvatore Antonio, nato a Milano il 23/09/1969
avverso l’ordinanza del 13/04/2015 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13/04/2015, ha respinto
l’appello proposto dalla difesa di Romano Salvatore Antonio avverso il
provvedimento con il quale la Corte d’appello di quella città non aveva accolto
l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in atto ai sensi
dell’art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, emessa in relazione ai reati di cui agli
artt. 73 d.P.R. cit, oltre che in materia di armi, per i quali aveva riportato
condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.
2. L’interessato ha proposto ricorso con il quale eccepisce violazione di cui
all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. poiché si lamenta che nel
provvedimento impugnato non sia stata attribuita valenza alla certificazione
prodotta sul suo stato di tossicodipendenza, solo perché compilato attraverso
l’apposizione di crocette su modulo prestampato, ed in mancanza di un
programma di cura proposta dal Sert territoriale, ritenendo che la prima
osservazione abbia illegittimamente dubitato dell’affidabilità di una attestazione,
senza di fatto giungere a contestarne la genuinità.

4

Data Udienza: 07/07/2015

Sotto il secondo profilo si contesta l’essenzialità, al fine di accedere al
trattamento di cui all’art. 89 cit., della predisposizione del programma di
recupero, poiché la disposizione richiamata esige solo la presentazione di una
dichiarazione di disponibilità all’accoglienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti.

motivazione, si sollecita in questa fase una difforme valutazione di merito
estranea all’ambito del giudizio, sui presupposti di ammissione al programma di
recupero esterno, senza confrontarsi con le circostanze di fatto contrarie,
chiaramente emergenti dal provvedimento impugnato.
È bene rimarcare in fatti che lo speciale trattamento di cui all’art. 89
d.P.R. in esame richiama la necessaria verifica di circostanze di fatto non
dimostrate nel caso concreto, involgenti in via prioritaria lo stato di
tossicodipendenza, e successivamente la predisposizione di uno specifico e
mirato piano di recupero. Di tale carenza dimostrativa si è dato ampiamente
conto nel provvedimento impugnato, con argomentazione coerente, insuscettibile
di censure in questa sede.
Deve notarsi in particolare, quanto al primo profilo, che l’interessato
risulta detenuto fin dal 2012, ed a fronte di tale circostanza, sottolineata dal
giudice di merito, già in linea astratta configgente con la persistente condizione
di tossicodipendenza (cfr. in senso analogo Sez. 5, n. 20082 del 21/02/2013,
Titola, Rv. 255638), risulta prodotto a sostegno di tale condizione di fatto
esclusivamente un’attestazione anamnestica, che risulta fondata sulle
dichiarazioni dell’interessato, che in nulla illumina sull’effettività della condizione
e sulle sue caratteristiche, e sulle sue modalità di accertamento attraverso
indagini strumentali, anche la fine di individuare le concrete possibilità di efficace
intervento, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 89 comma 2 D.P.R.
9 ottobre 1990 n. 309 e conseguentemente richiesto quale elemento legittimante
dalle pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 16037 del 26/03/2009 – dep.
16/04/2009, Cannon, Rv. 243582).
Contrariamente a quanto espresso in ricorso, non è in discussione la
natura reale o fittizia dell’attestazione, ma la sua completezza ed analiticità
rispetto all’elemento di fatto che deve essere provato, che il giudice di merito ha
ritenuto di escludere, attraverso uno sviluppo argomentativo coerente.
A fronte della natura dirimente della carenza del presupposto di fatto,
solo per completezza si osserva che anche la successiva condizione non risulta

2

Cassazione sezione VI, rg. 19897/2015

2. Invero, a fronte di rilievi attinenti al difetto o contraddittorietà della

utilmente verificata nel concreto, poiché in luogo della presentazione di uno
specifico programma di recupero, come richiesto dalla disposizione di cui si
invoca l’applicazione, a sostegno dell’istanza risulta prodotta esclusivamente una
dichiarazione di disponibilità all’accoglienza presso una struttura preposta a tale
scopo, al fine di valutare la possibilità di inserimento nel programma, elemento
del tutto preliminare e non sintomatico della valutazione positiva e

precondizione necessaria al fine di un successivo esame, che deve invece, sulla
base della disposizione di cui si sollecita l’applicazione, essere già stata
accertata, al fine di giustificare una diversa modulazione della misura cautelare
personale da applicare. Tale accertamento deve successivamente essere
sottoposto al giudicante al fine di verificare la fondatezza della richiesta,
costituendone una condizione indefettibile (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 21080
del 23/04/2013, imp. Novellino, Rv. 256198).
La situazione di fatto descritta risulta legittimamente aver condotto al
rigetto dell’istanza, stante la natura del tutto preliminare della dichiarazione di
disponibilità all’accoglienza, e la conseguente assenza delle condizioni
legittimanti la richiesta sostituzione, argomenti con i quali la difesa non si
confronta, riproponendo deduzioni di merito.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il permanere della misura cautelare più grave impone che, a cura della
Cancelleria, si provveda alle comunicazioni di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/07/2015

dell’ammissione al trattamento riabilitativo, di cui costituisce soltanto una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA