Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35686 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35686 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. D’Alessandro Luigi, nato a Vacri il 18/11/1952
avverso l’ordinanza del 29/01/2015 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza del 29/01/2015, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta da D’Alessandro
Luigi nei confronti del Presidente del Tribunale di Chieti nel presupposto che
fosse stata del tutto omessa l’indicazione del dato temporale di conoscenza della
presenza del magistrato ricusato quale giudice del procedimento riguardante il
ricorrente, e conseguentemente della tempestività dell’istanza proposta, oltre
che dell’avvenuto deposito nei termini previsti da tale consapevolezza
dell’istanza nella cancelleria di quel giudice.
2. La difesa ha proposto ricorso con il quale eccepisce violazione di cui
all’art. 606 comma 2 lett. b) cod.proc.pen. poiché ritiene che la Corte territoriale
abbia omesso di acquisire le informazioni sugli elementi dubbi segnalati, in
violazione dell’art. 41 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata in fatto la circostanza che la presente istanza era connessa ad
ulteriori sollecitazioni avanzate in precedenza sullo stesso oggetto, il cui
accertamento era pendente, oltre che correlata alla presentazione di una
richiesta di risarcimento del danno, avanzata nei confronti dello Stato dal

Data Udienza: 07/07/2015

D’Alessandro, quale effetto dell’attività professionale svolta dal medesimo
magistrato, si sottolinea che questa costituiva integrazione delle precedenti
analoghe richieste, sicché incombeva alla Corte accertare previamente,
attraverso le richiamate informazioni, lo stato delle precedenti istanze dello
stesso genere, se tale causa di ricusazione fosse stata già formulata, ed

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.

Il rimedio della ricusazione, previsto a tutela dell’imparzialità del

giudice, nell’interesse della parte, prevede delle forme di proposizione tipiche,
oltre che dei termini ristretti per la sua formulazione, previsti a pena di
inammissibilità.
Nella specie è pacifico che il procedimento nel quale l’istanza di
ricusazione di cui si tratta è stata proposta era già in corso, tanto che
l’interessato fa riferimento a precedenti richieste di analogo tenore, la cui
definizione è in corso, per effetto della proposizione del ricorso per Cassazione
avverso i relativi provvedimenti reiettivi, e non è stata fornita alcuna allegazione
con riferimento alla data a decorrere dal quale sarebbe insorto il fatto nuovo,
idoneo a giustificare la formulazione di una nuova, autonoma istanza di
ricusazione avverso lo stesso magistrato, che costituisce elemento legittimante il
diritto all’analisi della procedura incidentale.
Nella situazione di fatto descritta correttamente il giudicante ha valutato
l’inammissibilità dell’istanza, né sussisteva a suo carico alcun obbligo di
approfondimento delle circostanze di fatto che consentivano di datare la
conoscenza da parte dell’interessato della causa di ricusazione, in quanto tale
elemento costituisce dato preliminare di valutazione che incide sull’ammissibilità
del ricorso, che, ai sensi dell’art. 41 comma 1 cod, proc. pen, inibisce l’ulteriore
analisi, mentre gli approfondimenti istruttori sono imposti solo a seguito del
superamento di tale preliminare valutazione, con previsione di una procedura
camerale, solo con riguardo all’analisi di merito, sulla base di quanto
espressamente previsto dall’art. 41 comma 3 cod. proc. peri.
3. Per completezza si deve rilevare che nessuna incidenza può assumere
al riguardo la contestuale pendenza di altre istanze di ricusazione, stante
l’autonomia delle deduzioni, desumibile dalla proposizione autonoma delle
richieste, che si giustifica esclusivamente ove vi sia un titolo di legittimazione
alla proposizione per ciascuna di esse, e, nel caso di interdipendenza, la

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Cassazione sezione VI, rg. 19323/2015

eventualmente se anche queste, a loro volta, fossero tardive.

necessità di far valere in quella sede ogni richiesta connessa alle precedenti, di
cui la nuova istanza non costituisca che lo sviluppo temporale.
4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed della somma di C 1.500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/07/2015

applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

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