Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35684 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35684 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Zappia Domenico, nato a Locri il 16/11/1970
avverso l’ordinanza del 20/03/2015 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20/03/2015, ha respinto
l’appello proposto nell’interesse di Zappia Domenico avverso il provvedimento
con il quale il Tribunale di quella città aveva respinto la richiesta di modifica della
misura della custodia in carcere in atto, applicata in relazione al reato di cui
all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 13
maggio 1991 n. 152 convertito nella I. 12 luglio 1991 n. 203, oltre che con
riguardo a specifiche attività di cessione.
2. Lo Zappia personalmente propone ricorso nel quale deduce violazione di
cui all’art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla
mancata valutazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura e
dell’assenza di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato,
conseguenza del notevole intervallo temporale tra l’applicazione della misura ed i
fatti contestati, elemento di cui è stata omessa la valutazione nel provvedimento
impugnato.

Data Udienza: 01/07/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
2. In particolare l’impugnazione è espressa, in luogo che sull’analisi del
provvedimento impugnato, che costituisce l’unico orizzonte valutativo rimesso a
questa Corte, riproponendo autonome deduzioni, con riferimento sia all’ipotetico

esigenze cautelari, senza denunciare vuoti argomentativi, o specifichi contrasti
logici interni all’ordinanza sottoposta a gravame.
Per contro nel provvedimento impugnato risulta analizzata la circostanza del
decorso del tempo dall’applicazione della misura, nonché le uniche novità
sopraggiunte rispetto al riesame, costituita dall’intervenuta richiesta di
definizione del giudizio con il rito abbreviato e si sottolinea l’elevata pericolosità
dello Zappia, desumendola sia dalle modalità di consumazione del reato, che
dalla presenza di gravi precedenti a suo carico per reati della stessa natura. Si
segnala inoltre l’inidoneità della misura alternativa, che non esclude la possibilità
di partecipazione all’illecito, atteso che, stante il livello partecipativo all’azione
concorsuale di detenzione a fini di cessione di elevati quantitativi di
stupefacente, la presenza in casa ben poteva in linea astratta assicurare lo
svolgimento di una parte dell’attività collettiva, non risultando pertanto idonea a
preservare dal pericolo di reiterazione.
3. I rilievi esposti, che risultano intrinsecamente coerenti e completi, sono di
fatto ignorati in ricorso, con il quale si richiede una diversa valutazione di merito
della incidenza dei fatti nuovi sopraggiunti sulla permanenza delle esigenze
cautelari, estranea all’ambito del giudizio di legittimità.
4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il permanere della misura cautelare personale più grave impone che,a cura
della Cancelleria, si provveda alle comunicazioni di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
2

Cassazione VI sez. pen 22645/2015

mutamento delle condizioni di fatto, che con riguardo al permanere delle

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 01/07/2015

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