Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35683 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35683 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
PETRIZZO FILOMENA N. IL 15/07/1946
avverso la sentenza n. 15/2005 GIUDICE DI PACE di SALA
CONSILINA, del 12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

p/lutti/L

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

eou

Data Udienza: 30/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Sala Consilina, con sentenza del 12 ottobre 2012,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Petrizzo Filomena in ordine
all’ascritto reato di diffamazione in danno di Calandriello Antonio per essere lo

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Salerno lamentandone l’erroneo
accertamento dell’intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere.
2. E’, senz’altro, vero che il Giudice di pace abbia errato nell’aver ritenuto
prescritto il reato, commesso il 17 aprile 2004, alla data della pronuncia
dell’impugnata decisione il 12 ottobre 2012.
In primo luogo, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei, che è
uguale sia in ipotesi di vecchia che di nuova disciplina dell’articolo 157 e 161
cod.pen., andava a scadere il 17 ottobre 2011.
A tale data devono, però, aggiungersi i numerosi rinvii delle udienze che
hanno determinato sospensione dei termini di decorrenza per complessivi anni
tre, mesi tre e giorni sette con termine finale al 24 gennaio 2015 non ancora
decorso (30-9-05/10-3-06 malattia avvocato; 10-3-06/16-6-06 malattia
imputato; 12-10-07/14-12-07 malattia imputato; 15-2-08/13-6-08 lutto
imputato; 13-6-08/17-10-08 concomitante impegno; 23-1-09/22-5-09 ricovero
imputato; 22-5-09/23-10-09 concomitante impegno; 23-10-09/12-2-10
concomitante impegno; 12-2-10/26-2-10 certificato medico difensore; 26-210/23-4-10 concomitante impegno; 8-10-10/11-2-11 istanza parti; 11-2-11/84-11 concomitante impegno; 8-4-11/6-5-11, 6-5-11/29-7-11, 4-11-11/16-12-11
e 13-7-12/12-10-12 astensione avvocati).
3. In definitiva l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al
Giudice di pace di Sala Consilina per nuovo giudizio.
P.T.M.

1

stesso estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di
Sala ConsilinaiDer nuovo giudizio .

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

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