Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35683 del 11/06/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35683 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
Data Udienza: 11/06/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto Fracassi Orlando, nato a Melzo
(MI) il 21.5.1959, avverso la sentenza della Corte
di Appello di Milano, in data 13 giugno 2012, di
conferma,
in sede di rinvio dalla Corte di
cassazione, della sentenza del Tribunale di Milano,
in data 23 maggio 2006;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto
generale
procuratore
dott.
Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del
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ricorso;
Udito il difensore, avv. Maria Beatrice Magro, che
ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sentenza in data 14 febbraio 2012, annullava la
sentenza pronunciata il 21 aprile 2011 dalla Corte
di Appello di Milano di conferma della condanna di
Fracassi Orlando alla pena di mesi sei di
reclusione ed euro 500 di multa per il delitto di
cui all’art. 570, comma 2, c.p., limitatamente
all’applicabilità della sanzione sostitutiva della
libertà controllata.
In sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano,
con sentenza in data 13 giugno 2012, confermava la
precedente decisione, non ritenendo l’imputato
meritevole della richiesta di sostituzione della
pena detentiva.
Propone
ricorso
per
cassazione
l’imputato
personalmente con spedizione del ricorso mediante
a/r, deducendo mancanza di motivazione o non
esaustiva motivazione sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché spedito con
lettera raccomandata senza autenticazione della
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La sezione sesta di questa Suprema Corte, con
sottoscrizione del ricorrente e la mancata
autenticazione, ad opera del difensore iscritto
nell’apposito albo, della sottoscrizione del
ricorso, proposto personalmente dalla parte e
l’inammissibilità (Sez. l, n. 46666 del 28/09/2012,
Castellano, Rv. 253964; Sez. 2, n. 32668 del
20/09/2006, Afshar Pour, Rv. 235072). In ogni caso,
il ricorso sarebbe inammissibile per la sua
assoluta genericità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
al versamento della somma, che si ritiene equa, di
euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 all cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2013.
spedito tramite servizio postale, ne determina