Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35682 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35682 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Data Udienza: 14/05/2015

REGISTRO
PRATICO’ DEMETRIO DOMENICO, nato a Reggio Calabria il 9.6.1961
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione del Riesame il 29
dicembre 2014;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso
chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito l’avvocato Francesco Calabrese, in sostituzione dell’avvocato Basilio Pitasi, difensore di
fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto

GENERALI;
N. 9062/15

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato
l’appello presentato nell’interesse di Praticò Demetrio Domenico avverso l’ordinanza della Corte
d’Appello di Reggio Calabria in data 8.7.2014 con cui è stata disposta ai sensi dell’art. 304,
comma 2, c.p.p., la sospensione dei termini della custodia cautelare in corso di applicazione
nei confronti dell’istante per la durata del giudizio di secondo grado.

2. Demetrio Domenico Praticò ricorre tramite il suo difensore di fiducia avverso l’ordinanza
in epigrafe, deducendo col unico motivo di ricorso violazione dell’art. 304, comma 2, c.p.p. in

caso di specie ricorressero le condizioni per la sospensione del dibattimento con motivazione
avulsa dalle concrete circostanze del processo, che non deponevano per una particolare
complessità del dibattimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con la pertinente
ed esauriente motivazione dell’impugnata ordinanza del Tribunale del Riesame, che richiama in
dettaglio gli elementi sui quali la Corte d’Appello ha fondato la propria valutazione circa la
ritenuta complessità del giudizio (p. 2, con riferimento alla molteplicità e complessità delle
questioni di fatto e di diritto dedotte coi motivi d’appello; struttura e dimensioni della sentenza
impugnata; necessità di assicurare la difesa degli imputati tenendo conto degli impegni dei loro
difensori; concomitanti impegni del collegio), elementi che appaiono essere conformi alla
giurisprudenza di questa Corte circa l’applicazione dell’art. 304, comma 2, c.p.p.,
puntualmente richiamata nello stesso provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2015.

relazione all’art. 125 c.p.p. e vizi di motivazione, per avere la Corte d’Appello ritenuto che nel

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