Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35682 del 11/06/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35682 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
Data Udienza: 11/06/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pirrone Giulia,
nata
Partinico IL 13.8.1983, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo, in data 3 luglio 2012,
di conferma della sentenza del Tribunale di
Palermo, in data 3 novembre 2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
(
Udito il difensore, avv. Maria Beatrice Magro, che
ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in
pronunciata il 3 novembre 2008 dal Tribunale di
Palermo alla pena di mesi otto di reclusione ed
euro 200 di multa nei confronti di Pirrone Giulia,
dichiarata colpevole, in concorso con altri, del
delitto di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. per
avere acquistato o comunque ricevuto un telefono
cellulare provento di furto.
Propone
ricorso
per
cassazione
l’imputata
personalmente, deducendo i seguenti motivi:
l)
manifesta illogicità della motivazione ovvero
inosservanza o erronea applicazione della legge
penale,
in quanto la sentenza impugnata sarebbe
priva di coerenza logico – giuridica, poiché non
suffragata da elementi idonei a provare la
responsabilità dell’imputata, in particolare la
sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo;
sarebbe, invece, logica l’affermazione per cui la
ricorrente ha ricevuto in dono ovvero in prestito
un telefono cellulare, di modestissimo valore,
dalla propria amica; tali considerazioni
2
data 3 luglio 2012, confermava la condanna
condurrebbero, piuttosto, a ritenere configurabile
il reato di cui all’art. 712 c.p.
2)
manifesta illogicità della motivazione
con
riferimento alla pena, che avrebbe dovuto essere
l’esiguità del valore commerciale del telefono
avrebbe consentito di riconoscere l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p., che sarebbe compatibile
con la fattispecie attenuata di cui al capoverso
dell’art. 648 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati
ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e
devono essere dichiarati inammissibili.
Il motivo di ricorso concernente la responsabilità
in ordine al reato contestato è manifestamente
infondato nella parte in cui deduce la illogicità
della motivazione, la quale, invece, non solo non è
“manifestamente” illogica ex art. 606, comma l,
lett. e) c.p.p., ma, con argomentazione congrua e
coerente, rileva che la Pirrone è stata trovata in
possesso del telefono rubato e di tale possesso non
ha fornito alcuna giustificazione. Lo stesso motivo
non è consentito nel giudizio di legittimità, nella
parte in cui prospetta interpretazioni dei fatti
determinata nel minimo edittale; inoltre,
alternative a quelle ritenute dai giudici di
merito, senza, peraltro, alcun collegamento con le
emergenze processuali, chiedendo a questa Corte un
giudizio di fatto che non le compete.
applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.
4 c.p. è manifestamente infondato, posto che la
“scarsa rilevanza economica dell’oggetto materiale
del reato” è già stata presa in considerazione dai
giudici di merito per l’applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv. c.p. In
tal senso è stata fatta corretta applicazione del
seguente principio di diritto: “L’attenuante di
aver cagionato alla persona offesa del reato un
danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista
dall’art. 62 n. 4 cod. pen., è compatibile con
l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista
dall’art. 648, secondo comma cod. pen. solo se la
valutazione del danno patrimoniale sia rimasta
estranea al giudizio sulla particolare tenuità del
fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di
ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia
stato tenuto presente in tale giudizio l’attenuante
prevista dallo art. 62 n. 4 è assorbita
nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo
4
Anche il motivo di ricorso concernente la mancata
comma cod. pen. (Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989,
Beggio, Rv. 182221).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese
al versamento della somma, che si ritiene equa, di
euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2013.
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,