Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35680 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35680 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Signore Massimo, nato a Lecce il 04/04/1966
avverso la sentenza del 18/07/2013 della Corte d’appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 18/07/2013, in parziale
riforma della sentenza di quel Tribunale del 04/06/2010, confermata
l’affermazione di responsabilità di Signore Massimo in relazione all’imputazione di
cui all’art. 334 cod. pen. escluso l’aumento per la recidiva, ha rideterminato la
sanzione a suo carico in mesi tre di reclusione ed € 200 di multa.
L’accusa riguarda la condotta tenuta da Signore, nominato custode del
suo automezzo sottoposto a sequestro amministrativo, che aveva provveduto
alla rottamazione del mezzo dopo aver ricevuto comunicazione del
provvedimento di confisca emesso dal prefetto.
2. La difesa di Signore nel suo ricorso deduce violazione di cui all’art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per aver la sentenza impugnata inquadrato la
fattispecie nell’ipotesi delittuosa indicata in luogo che nella violazione di cui
all’art. 214 d. legisl. n. 285 del 1992, atteso che, al di là dell’ambito della
valutazione e difesa sviluppata in giudizio, alla guida senza assicurazione
avrebbe dovuto far seguito il fermo amministrativo, cosicché si contesta più che

Data Udienza: 07/07/2015

la corretta qualificazione giuridica, l’esattezza del provvedimento applicato in
sede amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come già chiarito nel provvedimento impugnato malgrado nel capo di
imputazione si faccia riferimento ad un provvedimento di fermo amministrativo,

custode del mezzo, nella realtà è stato pacificamente emesso un provvedimento
di sequestro, cui è seguita la confisca, i cui effetti l’interessato ha inteso evitare
con la vendita del mezzo, sicché è in riferimento a tali circostanze, che
pacificamente hanno costituito oggetto della difesa dell’interessato, superando il
dato erroneo contenuto nel capo di imputazione, che deve muovere
l’accertamento di sussistenza del reato contestato.
La difesa nel suo ricorso, nulla osservando circa l’effettiva emissione di un
provvedimento di sequestro, punto validamente posto in luce nella pronuncia
impugnata ove si fa riferimento ad un mero errore materiale contenuto nel capo
di imputazione, lamenta la mancanza di correttezza del provvedimento
amministrativo, che non risulta sottoposto ad impugnazione nei modi e termini
prescritti e non può essere oggetto di approfondimento in questa sede, esulando
dal campo di indagine rimesso a questa Corte.
3. Accertato conseguentemente che l’interessato risulta essere stato
nominato custode in un provvedimento di sequestro amministrativo, e che, a
fronte della responsabilità derivantegli, egli ha disperso il bene, non può che
concludersi che tale condizione di fatto integra pienamente il reato contestato.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 07/07/2015

quale presupposto giuridico in base al quale il Signore ha assunto la qualità di

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